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Minore si procura lesioni cadendo in palestra, chi paga i danni: Sentenza SC

Su tale quesito, e in particolare sulla portata dell´art. 2551 cod. civ. alla fattispecie, si è intrattenuta la Corte di Cassazione che, con Ordinanza n. 15718/2016 della sezione Sesta Civile, depositata il 28 luglio 2016, ha respinto il ricorso con il quale i genitori di un ragazzo, minorenne ai tempi dell´accaduto, che era distrattamente caduto mentre era all´interno di una struttura sportiva, avevano chiesto la cassazione della sentenza della Cortr d´Appello, che aveva rigettato la domanda risarcitorie da essi proposta in sede di merito.
Quanto alla pretesa violazione dell´art 2051 cod. civ., la Corte di Cassazione, richiamate le circostanze fattuali già bene evidenziate dalla Corte di merito e sottolineando come questa - con valutazione di merito non sindacabile in Cassazione - avesse attribuito la responsabilità dell´evento dannoso all´esclusiva colpa del ragazzo il quale, senza porre la dovuta attenzione nel camminare, era inciampato in prossimità del locale piscina, in tal modo tenendo un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, ha rilevato come, in linea con giurisprudenza della Sezione, ai fini di cui all´art. 2051 cod. civ., il caso fortuito ben potesse essere integrato anche dalla colpa del danneggiato.
Nel caso de quo, contrariamente a quanto potrebbe ictu oculi presumersi, non era stata riscontrata alcuna responsabilità in capo al proprietario della struttura ma era piuttosto emerso da una precisa ricostruzione dei fatti come la caduta del ragazzo «a causa della presenza di un tappeto bagnato, attorcigliato su sé stesso e non adeguatamente segnalato» fosse stata legata ad una sua distrazione, ad una condotta dunque disattenta prestata nel camminare.
Tale condotta negligente ha dunque condotto i Giudici Supremi a confermare la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda attore sulla base dell´attribuzione di una colpa al minore danneggiato, essendo il sinistro da ascrivere solo ed esclusivamente alla sua condotta.
Esclusa, per l´effetto, qualsiasi responsabilità del proprietario della struttura sportiva.
Sentenza allegata

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