Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Giudice annulla graduatoria, CdS ribadisce: "Effetti limitati ai ricorrenti"

Lo ha affermato il Consiglio di Stato Sezione V, con sentenza 06/07/2016, n. 3005, ribadendo un principio assolutamente consolidato ma fortemente dibattuto nella prassi.
Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l´illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l´annullamento si deve intendere disposto - ha affermato il Consiglio - nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.
Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza.
Sotto tale aspetto - ha chiosato il Collegio decidendo la concreta fattispecie venuta al suo esame - la limitazione degli effetti della sentenza, in favore dei soli ricorrenti vittoriosi, è stata espressamente statuita nella sentenza (omissis) ma si deve intendere statuita anche con la sentenza (omissis) la quale - in assenza di una espressa statuizione ´estensiva´ della sua efficacia anche ai ´non ricorrenti - va interpretata sulla base del principio generale sopra enunciato.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2016, proposto dai signori A.A. e altri, rappresentati e difesi dall´avvocato Graziano Pungì, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla via Sabotino, n. 12;

contro

Il Ministero dell´Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall´Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

I signori S.D.V. e altri;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I ter, n. 10812/2015, resa tra le parti, concernente una procedura selettiva per la copertura di 232 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio del Ministero dell´Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l´avvocati Graziano Pungì e l´avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Gli appellanti, dipendenti del Ministero dell´Interno, hanno partecipato ad alcune procedure di riqualificazione professionale, indette con decreti del Ministero dell´Interno di data 27 aprile 2007.

In applicazione dei criteri fissati dall´art. 5, settimo comma, dei bandi, l´Amministrazione ha redatto le graduatorie, nelle quali gli appellanti - a seguito della applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio - non si sono collocati utilmente in posizione utile, pur avendo risposto esattamente agli ottanta quesiti previsti.

2. In accoglimento dei ricorsi n. 699 e n. 701 del 2008, proposto da altri partecipanti avverso le graduatorie provvisorie, le sentenze del TAR per il Lazio n. 8309 e n. 7913 del 2011 ha statuito che l´Amministrazione - a parità di punteggio - avrebbe dovuto dapprima applicare il criterio di preferenza della posizione nel ruolo di anzianità e solo successivamente il criterio della maggiore età anagrafica dei partecipanti.

3. Nel dare esecuzione alle sentenze, l´Amministrazione ha rideterminato le graduatorie dei vincitori, prendendo in considerazione - e inserendo in soprannumero - unicamente

i partecipanti che hanno proposto i ricorsi accolti dal TAR.

4. Con il ricorso di primo grado n. 12663 del 2014 (proposto al TAR per il Lazio), gli odierni appellanti hanno impugnato gli atti con cui sono state rideterminate le graduatorie, lamentando la violazione dell´art. 2909 c.c., degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché vari profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Essi hanno altresì dedotto che l´Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le posizioni coinvolte, poiché le graduatorie in questione avrebbero natura di atti inscindibili.

5. Con la sentenza n. 10812 del 2015, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

6. Con l´appello in esame, gli interessati hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che - in sua riforma - il ricorso di primo grado sia accolto.

7. Ritiene la Sezione che l´appello va respinto perché infondato.

Con motivazioni che vanno integralmente confermate (e rispetto alle quali le articolate deduzioni degli appellanti non hanno prospettato argomenti ulteriori e rilevanti), la sentenza appellata ha evidenziato l´infondatezza di tutte le censure di primo grado, riproposte in questa sede.

7.1. In primo luogo, non sussiste la violazione dell´art. 2909 c.c., poiché gli appellanti non hanno proposto i ricorsi, poi accolti dal TAR con le sentenze n. 7913 e n. 8309 del 2011.

7.2. In secondo luogo, tali sentenze non hanno inciso direttamente o indirettamente sulle posizioni degli odierni appellanti.

Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l´illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l´annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.

Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza.

Sotto tale aspetto, va evidenziato che la limitazione degli effetti della sentenza, in favore dei soli ricorrenti vittoriosi, è stata espressamente statuita nella sentenza n. 7913 del 2011, ma si deve intendere statuita anche con la sentenza n. 8309 del 2011, la quale - in assenza di una espressa statuizione ´estensiva´ della sua efficacia anche ai ´non ricorrenti - va interpretata sulla base del principio generale sopra enunciato.

7.3. Infine, come correttamente rilevato dal TAR, l´Amministrazione neppure poteva discrezionalmente estendere nei confronti degli appellanti gli effetti delle sopra citate sentenze del TAR, per il divieto disposto dall´art. 1, comma 132, della L. n. 31 del 2004 (le cui regole si applicano "anche per gli anni successivi al 2008", ai sensi dell´art. 41, comma 6, del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009).

Pertanto, non sono configurabili i dedotti profili di eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

8. Per le ragioni che precedono, l´appello va respinto.

Sussistono ragioni di equità, che inducono a compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l´appello n. 2193 del 2016.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016, con l´intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Collaboratrice fa causa a legale, Cassazione riget...
Agenzia delle Entrate: in atto "tentativi di truff...

Cerca nel sito