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Giudicato favorevole al ricorrente e diritto al rimborso del coobligato solidale non ricorrente

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Riferimenti normativi: Art.1306, comma 2, c.c.

Focus: Può essere negato dall'Agenzia delle Entrate il diritto al rimborso del debitore coobligato solidale che si avvale del giudicato favorevole dell'altro coobligato che si è difeso in giudizio? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano con la sentenza n. 2968 del 5/10/2023.

Il caso: l'Agenzia delle Entrate, nel 2011, ha notificato a due società (A e B) un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro scaturente da due atti notarili intercorsi tra le stesse, qualificando cessione di ramo di azienda ex art. 20 T.U.R. le operazioni oggetto di quegli atti. Una delle due società (A) ha proposto ricorso al giudice tributario, ottenendo una sentenza parzialmente favorevole, confermata in secondo grado. Pertanto, la società ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione che, decidendo definitivamente nel merito, ha accolto totalmente l'originario ricorso ed ha annullato l'avviso di liquidazione. L'altra società (B) è rimasta inerte finchè, a seguito di notifica di cartella di pagamento per iscrizione a ruolo di € 620.554,74 come coobbligata solidale, ha pagato la somma per evitare l'esecuzione forzata. 

A seguito della sentenza favorevole della Corte di Cassazione, quest'ultima società (B) e la società che aveva nel frattempo incorporato la prima società (A) hanno presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso delle somme versate. L'Ufficio ha accolto l'istanza della società incorporante (A) ma ha denegato il rimborso all'altra società (B) della somma versata di € 620.554,73, ritenendo che la stessa non avesse diritto ad avvalersi del giudicato favorevole alla coobbligata solidale in ragione dell'avvenuto pagamento. La società (B) alla quale è stato negato il rimborso ha presentato ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado che lo ha rigettato. Di conseguenza, la società ha impugnato la sentenza e ne ha chiesto la riforma sostenendo il proprio diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha ribadito nelle proprie controdeduzioni la correttezza della sentenza appellata, ha chiesto il rigetto del ricorso in appello e la conferma della non spettanza del rimborso, ritenendo che il coobbligato che non ha impugnato l'avviso di liquidazione ed ha effettuato il pagamento, a seguito di notifica della cartella di pagamento, non può avvalersi del giudicato favorevole all'altro coobbligato che si è difeso in giudizio. 

Peraltro, l'Ufficio ha rilevato che i termini per l'impugnazione erano scaduti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, chiamata a decidere sulla controversia, ha osservato che, nel caso di specie, si applica la disciplina dell'art. 1306, comma 2, c.c., per la quale gli altri debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori a quest'ultimo favorevole, salvo che sia fondata su ragioni personali del suddetto condebitore. Ha richiamato, a tal proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato il principio di diritto secondo cui "il contribuente può opporre all'erario il giudicato esterno, favorevole al coobbligato solidale, allorché abbia pagato la pretesa imposta, non per spontanea adesione, (bensì) allo scopo di evitare l'esecuzione forzata in seguito alla notificazione della cartella di pagamento". Il giudice di appello ha, poi, evidenziato che la società ricorrente (B) non ha pagato al momento della notifica dell'avviso di liquidazione, ma solo quando le è stato notificato il provvedimento esecutivo, ovvero il ruolo tramite la cartella di pagamento, e null'altro avrebbe potuto fare se voleva sottrarsi all'esecuzione forzata. Pertanto, l'appello è stato accolto con l'integrale riforma della sentenza impugnata, con l'annullamento del diniego di rimborso e la condanna dell'Agenzia delle Entrate a pagare la somma di € 620.554,73, oltre agli interessi e le spese processuali. 

 

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