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Geometri, S.C.: nullo il contratto d'opera professionale se l'entità della costruzione eccede le loro competenze

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 Con ordinanza n. 22907 del 26 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che è nullo il contratto d'opera professionale stipulato con un geometra, quando l'entità dell'opera da realizzare è tale da eccedere le competenze professionali di quest'ultimo. Con l'ovvia conseguenza che, in tali casi, non sarà dovuto alcun compenso per l'attività prestata. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità. Il ricorrente è un geometra che ha progettato un complesso produttivo in cemento armato. È accaduto che per quest'attività il committente non ha provveduto al pagamento del relativo compenso pattuito e così il ricorrente ha proposto ricorso per ingiunzione. L'ingiunto-committente si è opposto. L'opposizione, rigettata in primo grado, è stata, poi, accolta dalla Corte d'Appello, la quale ha dichiarato il contratto d'opera professionale intercorso tra le parti in causa nullo per violazione dell'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929 (Regolamento per la professione di geometra). E ciò in considerazione del fatto, che la Corte territoriale ha ritenuto che:

  • la costruzione oggetto dell'attività di progettazione, direzione e vigilanza di cui al predetto contratto non è di modesta entità, come richiesto dalla norma in esame;
  • la prestazione del geometra è eccedente la sua competenza professionale.

Considerata la nullità del contratto, inoltre, a parere dei Giudici di secondo grado, alcun compenso deve essere riconosciuto al ricorrente. Il caso è giunto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Prima di entrare nel merito della decisione di quest'ultima, appare opportuno evidenziare, innanzitutto, che il predetto art. 16, lett. m)stabilisce che con riferimento al progetto, alla direzione e alla vigilanza di costruzioni civili, l'esercizio della relativa prestazione professionale del geometra è limitato a quelle costruzioni considerate "modeste".  

Il D.Lgs. n. 212/2010 ha abrogato il R.D. n. 2229/1939 (che prevedeva la competenza esclusiva di ingegneri e architetti per la progettazione di opere per cui venissero usati conglomerati cementizi), estendendo la competenza dei geometri in materia di progettazione di costruzioni in cemento armato che comunque devono essere "modeste". Il suddetto decreto legislativo, senza dubbio, ha una portata innovativa rispetto alla normativa vigente in materia in quanto va ad arricchire l'oggetto di cui al su menzionato art. 16, il quale – si ribadisce – si limita solo a circoscrivere la competenza dei geometri alle attività di progettazione, direzione e vigilanza relative alle opere di modesta entità. Orbene, partendo da questo quadro normativo e tornando alla fattispecie di cui stiamo discorrendo, i Giudici di legittimità hanno affermato che in detta fattispecie:

  • non può trovare applicazione il d.lgs. 212/2010 citato in quanto il contratto tra le parti è stato stipulato in epoca precedente alla sua entrata in vigore;
  • il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del d.lgs. 212/2010 del r.d. n. 2229/1939 -, è nullo in quanto contrario a norme imperative;
  • il d.lgs. 212/2010 non ha una portata interpretativa rispetto all'art. 16, in quanto - come detto - ha una portata innovativa e in virtù di tanto non può essere applicato retroattivamente;
  • la costruzione oggetto dell'attività del ricorrente non rientra tra quelle "modeste" e quindi, pur volendo ritenere applicabile il d.lgs. 212/2010 – il che ovviamente non è –, comunque tale opera esulerebbe dalla competenza dei geometri.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto, i Giudici di legittimità fanno rilevare che per considerare una costruzione modesta, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non si può prescindere;

  • dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta;
  • dalla capacità (cioè dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle, criterio che ha valore fondamentale per l'esatta interpretazione e l'applicazione dell'art 16.

In tale indagine, poi, si devono prendere in considerazione:

  • da un lato, gli elementi dell'importo dell'opera (costo presunto), della cubatura e del numero dei piani (cosiddetti criteri di valore, od economico, e quantitativo); elementi, questi, determinanti le caratteristiche costruttive dell'opera;
  • dall'altro, il valore sintomatico di tali elementi.

La complessiva valutazione di tutti questi fattori consentirà di determinare l'entità dell'opera e le difficoltà tecniche che essa presenta, al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell'ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacita tecnica e dalla competenza dei geometri (in termini, Cass. 13968/07, conf. 5203/08). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione, nel caso in esame, ritenendo che l'opera oggetto del contratto, sulla base di tale complessiva valutazione, non sia tra quelle rientranti nella competenza del ricorrente, ha rigettato il ricorso presentato da quest'ultimo, confermando la sentenza impugnata. 

 

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