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Genitori disabili, SC: “Legittima l’adozione del loro figlio, se non sono capaci di prendersene cura”

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 Con l'ordinanza n. 15730 depositata lo scorso 11 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha disposto lo stato di adottabilità di un bambino per l'incapacità di entrambi i genitori disabili a prendersi cura dello stesso, specificando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il relativo Protocollo addizionale statuiscono che la disabilità non può essere causa di interruzione del legame naturale; fa eccezione a tale principio, tuttavia, la situazione nella quale la condizione di disabilità dei genitori, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla decisione con cui il Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarava lo stato di adottabilità di un minore, con sospensione dei genitori dall'esercizio della potestà genitoriale.

A sostegno della propria decisione, il giudicante – dando seguito alle valutazioni espresse dal c.t.u. – riteneva la coppia incapace di provvedere ai bisogni del piccolo e poco consapevoli, a causa dei gravi ritardi mentali di cui erano portatori, delle esigenze fisiche e psicologiche dello stesso; inoltre era emersa la totale assenza di una famiglia allargata di supporto, anche tenuto conto dei profondi contrasti intercorrenti con il nucleo familiare del padre e delle significative lacune del nucleo familiare di pertinenza materna. 

La Corte d'appello di Firenze respingeva l'appello proposto dai genitori e confermava il provvedimento impugnato, condividendo il percorso argomentativo del Tribunale circa lo stato di abbandono della minore per l'incapacità di entrambi i genitori a prendersi cura del bambino e per l'assenza di figure familiari di riferimento per la coppia, in grado di fornire adeguato sostegno nella crescita e nell'accudimento del minore.

In particolare, la Corte di Appello rimarcava l'assoluta inadeguatezza genitoriale della madre, la cui disabilità le impediva, nonostante l'impegno profuso, di potersi occupare dei bisogni del minore, non essendo neanche capace, da sola, di gestire l'alimentazione del piccolo; analoghe problematiche manifestava il padre, spesso dedito al consumo di alcool e cannabinoidi.

Avverso la decisione, i genitori proponevano ricorso per Cassazione.

In particolare, i ricorrenti denunciavano violazione del diritto fondamentale del minore a vivere nella propria famiglia di origine e falsa applicazione degli articoli 1, 6, 8 e 14 della legge 184/1983.

I genitori si dolevano per aver il Giudicante ricollegato lo stato di abbandono del minore alla disabilità, ignorando il principio secondo cui la malattia del genitore e la conseguente incapacità organizzativa non costituiscono motivo sufficiente per disporre l'allontanamento del figlio, vieppiù alla luce della giurisprudenza consolidata della CEDU, a mente della quale – prima di sopprimere il legame di filiazione – le autorità nazionali hanno il dovere di adottare tutte le misure necessarie affinché i minori possano condurre una vita normale all'interno della propria famiglia originaria. 

La Cassazione non condivide le difese formulate dai ricorrenti.

In punto di diritto gli Ermellini ricordano che, nel caso di adozione, è prioritaria l'esigenza del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato, sicché occorre un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi - di per sé - sulla disabilità del genitore.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il relativo Protocollo addizionale, infatti, statuiscono che la disabilità non può essere causa di interruzione del legame naturale; fa eccezione a tale principio, tuttavia, la situazione nella quale la condizione di disabilità dei genitori, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura.

Con specifico riferimento al caso di specie, la corte d'appello ha accertato l'incapacità di entrambi i genitori a prendersi cura del bambino e per l'assenza di figure familiari vicarie, con accertamento logico, coerente e- in quanto tale – incensurabile in sede di legittimità.

Alla luce di tanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. 

 

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