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Garanzia Giovani, ecco la Circolare Inps sui controlli

Con il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – ha individuato l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale come “Organismo Intermedio del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. A seguito dell’emanazione del citato decreto, atteso che è compito dell’Istituto porre in essere una serie di attività di periodico controllo a campione, a carico delle Sedi competenti, sulla legittima fruizione del bonus occupazionale “GAGI”, è stata diramata la Circolare n. 59, con la quale si riepilogano le principali caratteristiche dell’incentivo previsto dal Programma “Garanzia giovani” di cui al Decreto Direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche ed integrazioni, già illustrato con le circolari n. 118/2014, 129/2015 e 32/2016, nonché con i messaggi n. 9956/2014 e n. 1316/2015.
Il bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia giovani” è destinato ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumono giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13); i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.
Si ricorda che (cfr. punto sub 1 della Circolare), l´incentivo spetta per le seguenti tipologie di rapporti:
a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Si specifica, al riguardo, che in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga, il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi;
c. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per il quale è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;
d. trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine: nell´ipotesi in cui per il rapporto trasformato si sia già goduto del bonus occupazionale, l’incentivo per il rapporto a tempo indeterminato spetta ai datori di lavoro che ne facciano richiesta con la riduzione dell’importo già percepito.
Ai datori di lavoro che assumono con una delle sopra elencate tipologie contrattuali un giovane registrato al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” viene riconosciuto un incentivo di tipo economico, il cui valore varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita al giovane. Per il bonus occupazionale l’entità dell’incentivo varia da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 6000 euro.
In allegato, la Circolare Inps

 

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