Lo ha affermato il Il Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza 15 febbraio 2016 n. 627.
Il Collegio ha richiamato preliminarmente l´Adunanza Planaria n. 9/2014, in tema di ´soccorso istruttorio´, con cui è stato chiarito che il principio del soccorso istruttorio è volto a dare rilievo al principio del favor partecipationis e della semplificazione, ma che ciò è possibile all´interno di limiti rigorosamente determinati, quale, ad esempio, quello dettato dal principio generale della autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell´offerta e nella presentazione della documentazione.
In particolare, il ´soccorso istruttorio´ non può essere utilizzato per supplire a carenze dell´offerta, sicché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l´offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi.
Alla stregua del superiore orientamento, non riscontrandosi un esercizio illegittimo del potere tecnico-discrezionale della commissione, che correttamente aveva ritenuto ambigua l´offerta dell´appellante, rilevandone l´incertezza assoluta, stante la divergenza tra il prezzo complessivo ed i prezzi per i singoli servizi e l´impossibilità di una riconduzione ad unità dell´offerta sulla base di una mera correzione di errore materiale, il Collegio ha ritenuto di respingere l´appello.
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