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Gara pubblica, mancata indicazione oneri sicurezza comporta esclusione, irrilevante silenzio bando

L´art. 95, c. 10, del d.lgs. n. 50/2016 secondo il quale "Nell´offerta economica l´operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l´adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro "configura un ineludibile obbligo legale da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell´offerta economica proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell´offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell´anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene".
Lo ha ribadito il Tar Molise, sez. I, con ordinanza (qui allegata) 31 ottobre 2016, n. 147, aggiungendo che "Poiché siffatta dichiarazione configura un elemento essenziale dell´offerta economica non può ritenersi integrabile ex post mediante l´istituto del soccorso istruttorio e comporta l´esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare".
La questione
Una società proponeva ricorso innanzi il Tar molisano impugnando l´aggiudicazione alla controinteressata e gli atti conseguenti e connessi, tra cui il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Comune di Campodipietra, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e art. 216, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 mediante R.d.O. MEPA per l´affidamento del Servizio gestione dati area economico finanziaria (ragioneria, tributi, personale), che era stato giustificato dalla omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale da parte del ricorrente.
A fondamento delle censure avverso la sua esclusione adduceva di non essere tenuta alla predetta indicazione in quanto non richiesta né dalla lettera di invito né dal modello di offerta.
In via subordinata, la ricorrente chiedeva al Tar di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di
Giustizia UE sul punto, e, in ulteriore subordine, l´annullamento degli atti di gara in quanto privi della indicazione circa l´obbligo di specificare in sede di offerta gli oneri per la sicurezza interna.
La decisione
Con l´ordinanza in commento, il Tar ha disatteso le tesi della ricorrente, affermando il principio in incipit, rilevando che il disciplinare di gara era stato pubblicato nell´albo pretorio del Comune nel 2016, in una data per cui la gara rientrava pacificamente nel campo di applicazione del d. lgs. n. 50/2016, così che doveva applicarsi l´art. 95, c. 10.
Quanto alla circostanza riguardante la mancata espressa menzione di tale obbligo dichiarativo nel disciplinare di gara, come pure nel modulo di predisposizione dell´offerta, essa - ha affermato il Tar - era da considerarsi irrilevante, in quanto nel disciplinare di gara si faceva espressa menzione che quella in questione era una procedura negoziata indetta "ai sensi dell´art. 36, comma 2, lett. b) ...del D.Lvo 50/2016" e cioè del nuovo corpus normativo disciplinante la materia degli appalti che prevede in via generalizzata l´obbligo di immediata dichiarazione
degli oneri relativi alla sicurezza già in fase di predisposizione dell´offerta
economica.
Per tali ragioni, la domanda cautelare è stata respinta.
Ordinanza allegata



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