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Furto in garage e auto in cortile condominiale

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Riferimenti normativi: artt.624 c.p. e 624 bis c.p.- artt.1130 e 2051 c.c.

Focus: Sempre più dilaganti sono i furti commessi non solo negli appartamenti ma anche nei cortili e nei garages condomìniali. Ci si chiede, in tal caso, se il condomìnio possa essere ritenuto responsabile al fine del risarcimento del danno subito.

Principi generali: Il furto descritto dall'art. 624 c.p., è " quell'azione cosciente e volontaria che si sostanzia nel sottrarre una cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarre in ingiusto profitto per sé o per altri". Il furto, a meno che non ricorrano particolari circostanze, è punito a querela della persona offesa che deve essere presentato entro novanta giorni dalla data in cui si ha conoscenza della consumazione del reato. Il furto in abitazione, previsto e punito dall'art. 624-bis c.p., punisce chiunque con le medesime modalità ed intenzioni s'impossessi della cosa mobile altrui <<mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa>>. In entrambi i casi si tratta di reati che possono essere commessi da chiunque e che vengono puniti a titolo di dolo specifico in quanto chi è punito deve avere agito con l'intento di trarre un ingiusto profitto per sé o per altri. La peculiarità del reato di cui all'art. 624-bis c.p. sta nel fatto che esso è sempre perseguibile d'ufficio mentre il furto di cui all'art.624 c.p. è perseguibile a querela della persona offesa salvo nei casi in cui ricorrono particolari circostanze aggravanti (es. particolare valore della cosa rubata).

Il caso: La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza n.15200/2018 si è pronunciata sul caso di furto commesso da un individuo che ha rubato 100 euro da un'auto parcheggiata nel cortile di un condomìnio. Essa ha affermato il principio di diritto secondo cui la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali integra il reato di furto in abitazione (Cass. Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013), anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condòmini, configurandosi un danno di non lieve entità, in quanto non è irrisoria la somma sottratta di 100 euroIl soggetto che ha commesso il furto, essendo stato condannato dalla Corte di Appello di Bologna a due anni di reclusione, ha sollevato il giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte lamentando l'errata qualificazione, da parte dei giudici di seconde cure, della fattispecie delittuosa nell'alveo dell'art.624 bis c.p. anziché nell'art.624 c.p. Secondo la sua tesi, infatti, il furto non è stato perpetrato all'interno di un luogo di privata dimora e non è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. 

La Corte ha riconosciuto infondate le eccezioni sollevate dal reo, confermando la valutazione dei giudici di merito, e, pertanto, ha rigettato il ricorso ritenendo che: " il furto è stato perpetrato all'interno della corte condominiale ove era parcheggiata l'autovettura della persona offesa, ritenuta alla stregua di dimora privata, e non sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la quale presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, in relazione al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa in conseguenza della sottrazione della "res" (Cass. Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017) e non al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto". Contestualmente la Suprema Corte ha disposto il rinvio al giudice di secondo grado al fine di valutare le circostanze per il bilanciamento degli interessi delle parti, con particolare riguardo alla richiesta difensiva di prevalenza della attenuanti generiche sulle aggravanti. In buona sostanza, in tema di furto il cortile del condominio deve essere considerato alla stregua di abitazione, in quanto pertinenza dell'unità immobiliare.

Una particolare ipotesi di furto in abitazione è il furto di una bicicletta nel cortile condominiale: la Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 27143 depositata il 13 giugno 2018, ha stabilito che chi ruba una bicicletta da un cortile condominiale risponde del reato di cui all'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo) e non del furto previsto e punito dall'art. 624 c.p. Nel caso di specie un ruolo determinante l'ha svolto il portiere che avvedutosi di quanto stava accadendo ha bloccato il condannato (da qui l'accusa di tentato furto e non di furto) e non gli ha consentito di portare a compimento il piano, tra l'altro testimoniando al processo e riconoscendolo come la persona che aveva preso la bicicletta.

Responsabilità dell'amministratore:In linea di massima la responsabilità per danni da cose in custodia arrecati a terzi è imputabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., al condomìnio e ai condòmini, in quanto custodi comproprietari di quel bene, salvo che sia provato il caso fortuitoSi potrebbe pensare, quindi, che in caso di furto in condomìnio sarà l'assicurazione condominiale a risarcire il danno subìto ma non è così. L'assicurazione condominiale, nota anche come polizza globale fabbricati, è stipulata per tutelare il condomìnio dalle responsabilità civili verso terzi ad esso estranei e per risarcire sia i danni per le parti comuni dell'edificio che quelli subiti dalle abitazioni private oltre che tutti quei danni causati ad altri fabbricati. In particolare, anche in presenza di un'assicurazione condominiale, l'eventuale furto verificatosi negli spazi condominiali o nei garages condominiali non sarà risarcito dall'assicurazione, né possono ritenersi responsabili il condominìo e l'amministratore ai fini del risarcimento dei danni subiti.Tuttavia, sussiste la responsabilità dell'amministratore se, ad esempio, la rete metallica posta a protezione del garage è guasta e si dimostri che il furto è derivato proprio da quel guasto che egli non ha provveduto a far aggiustare ( Cass. sent. n.15274 del 4/7/2006).

E' opportuno tener presente che " tra i poteri (e gli obblighi) attribuiti all'amministratore del condomìnio ex art. 1130 c.c. rientra anche quello di compiere atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio e, quindi, di stipulare i contratti necessari per provvedere all'ordinaria manutenzione delle stesse (Cassazione civile, sentenza del 17.3.1993 n. 3159), il che fa sorgere in capo ad esso una vera e propria posizione di garanzia - la quale rinviene la sua fonte nel mandato con rappresentanza attribuito dai condomini all'amministratore - volta a neutralizzare, sia nei confronti dei terzi che degli stessi condomini, le fonti di pericolo connesse alla utilizzazione dei beni comuni"

Per attribuire la responsabilità all'amministratore deve essere, pertanto, dimostrata l'esistenza del nesso eziologico tra il furto e la negligenza di quest'ultimo nella gestione del condomìnio. In pratica si deve provare che il condomìnio gli ha affidato la custodia di alcuni beni di cui era responsabile e che egli abbia omesso di vigilare sulle parti comuni dell'edificio, nonostante abbia ricevuto la segnalazione della presenza di estranei all'interno del condomìnio "come ad esempio l'introduzione dei ladri nella autorimessa condominiale attraverso il varco nella rete metallica posta a protezione delle finestre dei locali" (Trib. Arezzo 29/10/ 2012) o attraverso il cancello del garage guasto, segnalato e non riparato dall'amministratore.

 

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