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Abbandona refurtiva subito dopo sua sottrazione, Cassazione: furto è consumato e non tentato

Moscuzza

 

Il reato di furto consumato si configura anche nel caso in cui l´agente abbia abbandonato la refurtiva subito dopo la sottrazione, a seguito dell´intervento dell´avente diritto o della forza pubblica.
 
Così la V sez. Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 37216 depositata il 26 luglio 2017.
 
L´uomo protagonista della vicenda sottraeva il frontalino dell´autoradio ad un autocarro parcheggiato. Nel porre in essere tale condotta criminosa veniva sorpreso dal proprietario del veicolo che, dopo un inseguimento, lo costringeva ad abbandonare la refurtiva.
 
Considerata la dinamica dell´episodio, se di tale reato si fosse configurata la consumazione o il solo tentativo, ha costituito l´appiglio argomentativo usato dalla difesa per far cambiare prospettiva alla Suprema Corte, ma con esito negativo.
 
A seguito del giudizio abbreviato, che aveva dato luogo alla sentenza di condanna per furto consumato, si procedeva in secondo grado presso la Corte d´Appello, la quale rideterminando la sanzione e confermando le altre statuizioni, riformava solo parzialmente quella di primo grado.
 
Il ricorso in Cassazione veniva pertanto motivato sulla base della asserita violazione, da parte della difesa dell´imputato, dell´articolo 56 del Codice Penale, il cui primo comma così recita : " Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l´azione non si compie o l´evento non si verifica".
Perno della difesa il fatto che l´uomo veniva sì sorpreso nell´ atto di compiere il furto, ma l´aver lasciato andare la cosa dopo essere stato inseguito e catturato, era condotta che non tratteggiava i confini del reato consumato, quanto di quello tentato.
 
Rigettando il ricorso, la Suprema Corte ne dimostrava l´infondatezza come di seguito.
 
Secondo un consolidato principio di diritto, per distinguere il reato di furto consumato da quello tentato, non giovano né il criterio spaziale né quello temporale. Ai fini della consumazione è sufficiente che la cosa sia stata sottratta dalla disponibilità del detentore e che l´agente se ne sia impossessato, anche se per un lasso di tempo breve. La configurazione del reato si ha anche se subito dopo tale impossessamento l´agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, a seguito del solerte intervento della parte offesa (o della forza pubblica).
 
Parimenti la Cassazione si preoccupava di precisare quando il furto non si considera consumato, ossìa nella misura in cui, all´ insaputa dell´agente, l´intervento del proprietario o della forza pubblica avvenga sotto forma di vigilanza durante l´azione criminosa, di modo da poterne bloccare l´attività in qualsiasi istante. (Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992 - dep. 01/02/1993, Zizzo, Rv. 19348601).
Anche qualora l´agente si impossessi della cosa, l´impossessamento non è effettivo, rimanendo la stessa sempre sotto il controllo dell´offeso. (di questo avviso le Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014)
 
Essendo l´imputato stato sorpreso nell´ atto di uscire dal veicolo con il frontalino dell´autoradio in mano, ed essendo stato inseguito, seppur per un breve intervallo di tempo, lo stesso aveva la piena disponibilità della cosa altrui. La sottrazione avvenuta non sotto gli occhi del proprietario, ma subito poco prima, si perfezionava in quel preciso momento, sicchè del reato di furto consumato e non tentato veniva a macchiarsi.
 
Scritto da
Dott. ssa Paola Moscuzza
 
 
 
 
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