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Inquadramento normativo: Artt. 2721 - 2726 c.c.; Art. 157 c.p.c.
I limiti della prova testimoniale con riguardo ai contratti: Sono posti dei limiti al ricorso della prova testimoniale con riguardo ai contratti. Tuttavia, in punto, occorre prestare particolare attenzione alla forma del contratto e alla distinzione tra contratti la cui forma è richiesta per iscritto ad substantiam e quelli per cui la forma è richiesta per iscritto ad probationem.
Limiti della prova testimoniale con riguardo ai contratti la cui forma è richiesta ad substantiam: Nel caso di contratti, la cui forma è richiesta per iscritto ad substantiam, «i limiti di ammissione della prova testimoniale sono dettati da ragioni di ordine pubblico». Ne consegue:
Nell'ipotesi di forma ad substantiam, in pratica, la forma richiesta per il contratto ha una funzione costitutiva ed è necessaria "anche" per la prova del contratto stesso. Ne consegue che in mancanza della forma richiesta dalla legge, tale difetto integrerà una causa di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. Unite, nn. 26242/2014, 26243/2014, 14828/2012, richiamate da Cass. civ. Sez. Unite, n. 16723/2020).
Limiti della prova testimoniale con riguardo ai contratti la cui forma è richiestaad probationem: «Quando, invece, la forma scritta è imposta, secondo la legge o la volontà delle parti, per la prova di un contratto, la questione non è di "forma dell'atto", ma di "forma della prova"». In questi casi la forma:
In buona sostanza, nell'ipotesi di contratti la cui forma scritta è richiesta ad probationem, «la mancanza della scrittura comporta solo una limitazione sul terreno della prova, rendendo non ammissibile la testimonianza, qualunque sia il valore del contratto, e può però essere supplita con altri mezzi di particolare efficacia, quali la confessione o il giuramento, non impedendo l'esecuzione volontaria, la conferma o la ricognizione volontaria del negozio» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 16723/2020). In tali ipotesi i limiti al ricorso alla prova testimoniale sono posti solo nell'interesse delle parti del giudizio, con l'ovvia conseguenza che queste ultime hanno facoltà di rinunciarvi, anche tacitamente, e cioè con il loro comportamento processuale.
La forma ad probationem, la non contestazione e non rilevabilità d'ufficio della nullità della prova testimoniale: La forma scritta richiesta ad probationem essendo un onere di natura disponibile – come sopra preannunciato – può giustificare anche l'operatività del principio della "non contestazione". In buona sostanza se le parti non contestano l'esistenza del contratto, ove siano in disaccordo sui diritti e sugli obblighi dal contratto stesso derivanti, esse potranno non opporsi al ricorso alla prova testimoniale per dimostrare detti diritti e obblighi (Cass. civ. Sez. Unite, n. 16723/2020). In tali casi, poiché la forma del contratto originariamente è richiesta solo ai fini probatori e quindi a tutela degli interessi privati, l'inammissibilità della prova testimoniale:
Ne consegue che qualora, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.