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Separazione: figlio maggiorenne autosufficiente, no ad assegno mantenimento

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 9365 del 2016.
Nella fattispecie rimessa all´esame del Supremo Collegio, l´ex coniuge aveva chiesto, essendo mutate in pejus le condizioni economiche, una rivisitazione degli adempimenti economici a proprio carico.
I giudici della Corte hanno ritenuto, come da giurisprudenza, che nella fattispecie si rendesse necessario porre in essere un bilanciamento degli interessi coinvolti, al fine di ristabilire un nuovo, corretto, equilibrio tra le posizioni in gioco.
In particolare, affermando che, se è vero da una parte che non sarebbe stato possibile sottrarre l´assegno all´ex moglie in difficoltà economica e tra l´altro fortemente ammalata, dall´altro non si sarebbe potuto non riconoscere il venir meno dell´obbligo di corrispondere l´assegno di mantenimento al figlio della coppia, che da anni si era stabilmente inserito in un contesto lavorativo.
I Supremi Giudici, in buona sostanza, ancora una volta si sono trovati a contemperare gli interessi contrapposti delle parti, ritenendo di tutelare la parte più debole mediante una operazione interpretativa dei dati fattuali meritevoli di attenzione, che, nella specie, sono stati individuati nel depauperamento dell´ex marito, e dall´altro nello stabilizzarsi della condizione economica del figlio.
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