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Con l'ordinanza n. 3659 depositata lo scorso 13 febbraio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha accolto la domanda di un padre volta a recuperare le somme, indebite, che aveva versato alla moglie quale contributo di mantenimento delle figlie maggiorenni dopo che le stesse, essendosi sposate, avevano raggiunto l'indipendenza economica.
Si è difatti precisato che l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo dove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, la quale non ricorre nelle ipotesi in cui ne abbiano beneficiato i figli maggiorenni che ormai abbiano raggiunto una indipendenza economica in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia di coniugi, ponendo a carico del padre il pagamento di un contributo di mantenimento di Lire 600.000 mensili per le due figlie, fino al termine degli studi universitari.
Successivamente, il padre cessava di corrispondere il contributo di mantenimento, ritenendo che – avendo le figlie conseguito la laurea e contratto matrimonio – il suo obbligo si fosse estinto; gli veniva notificato, quindi, un atto di precetto per il pagamento del contributo relativo agli ultimi cinque anni, cui aveva provveduto nonostante non vi fosse tenuto, quantomeno dal momento in cui le ragazze, sposandosi, avevano raggiunto l'indipendenza economica.
Alla luce di tanto l'uomo adiva il Tribunale di Taranto, chiedendo la restituzione di quanto pagato.
Sia in primo che in secondo grado i giudicanti rigettavano la domanda restitutoria; in particolare la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riteneva infondata la pretesa restitutoria dell'uomo, sul presupposto che il suo obbligo contributivo fosse venuto meno solo con il provvedimento del Tribunale del 2 maggio 2007 che ne aveva decretato la cessazione a decorrere dal 13 ottobre 2006.
Ad avviso della Corte territoriale, la domanda di ripetizione dell'indebito poteva ritenersi fondata solo nei casi di inesistenza originaria della causa giustificativa del pagamento o di sopravvenuto venir meno, ma con effetto retroattivo del vincolo obbligatorio. Nel caso di specie, quindi, la ripetizione non era possibile perché le somme erano state versate sulla base di un valido titolo giudiziale, costituito dall'ordinanza del tribunale che imponeva l'obbligo di mantenimento a carico del padre; tale obbligo era venuto meno solo a seguito del provvedimento successivamente adottato, in data 2 maggio 2007, in sede di revisione delle condizioni economiche, e con effetto dal 13 ottobre 2006.
Ricorrendo in Cassazione, il padre censurava la decisione della Corte distrettuale per violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., per avere escluso il carattere indebito del pagamento del contributo di mantenimento per le figlie, essendo cessato il vincolo obbligatorio quantomeno dal momento in cui le figlie avevano raggiunto un'indipendenza economica.
La Cassazione condivide la censura formulata dalla ricorrente.
In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che l'azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell'art. 2033 c.c., ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. In particolare, l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come le ragazze, sposandosi, avevano raggiunto la definitiva indipendenza economica, sicché era giustificata l'estinzione dell'obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento, vieppiù perché, già prima dei rispettivi matrimoni, entrambe le figlie avevano conseguito il diploma di laurea che faceva venire meno l'obbligo di mantenimento da parte del padre, in base all'accordo raggiunto tra i coniugi in sede di divorzio congiunto.
Il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale fosse stato introdotto dal padre solo più tardi, al fine di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non interferisce con il suo diritto di proporre una specifica azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell'art. 2033 c.c.; ne deriva che è compito del giudice cui sia proposta la domanda restitutoria di indebito di valutarne la fondatezza, in relazione alla sopravvenienza di eventi successivi che hanno messo nel nulla la causa originaria giustificativa dell'obbligo di pagamento.
Alla luce di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.
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