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Ex rapporti a progetto docenti, SC: senza uno specifico programma si convertono in rapporto subordinato

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 I docenti che svolgono attività di assistenza didattica e amministrativa agli studenti in un centro che svolge questo tipo di attività, ove assunti con contratto di collaborazione a progetto, ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 276/2003 (oggi abrogato dall'art. 52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act, ma che continua a trovare applicazione esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore delle disposizioni abrogative), senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, si considerano assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018). Questo comporta l'obbligo in capo al datore di lavoro di corrispondere i relativi contributi previdenziali e accessori. Questo è quanto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9668 del 5 aprile 2019, ha ribadito.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

La ricorrente è una società che svolge attività di assistenza didattica e amministrativa agli studenti universitari e a quelli di scuola media superiore. È accaduto che al fine di espletare al meglio tali attività, ha assunto docenti con contratto a progetto; progetto, questo, coincidente con l'oggetto dell'attività imprenditoriale su indicata. La mancanza di valido progetto avrebbe integrato la violazione dell'art. 61 primo comma del d.lgs n. 276 del 2003 (oggi abrogato dall'art. 52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act, ma che continua a trovare applicazione esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore delle disposizioni abrogative) e il conferimento della natura subordinata al rapporto di lavoro suddetto. 

 Con conseguente obbligo in capo alla ricorrente della corresponsione dei relativi contributi previdenziali e accessori in favore dei docenti. Orbene, avendo la ricorrente omesso di adempiere a tale obbligazione, la stessa è stata destinataria della cartella esattoriale finalizzata alla riscossione coattiva dei predetti contributi. L'opposizione della ricorrente proposta contro tale cartella, sia in primo che in secondo grado, è stata rigettata e così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità chiariscono che nella fattispecie in esame, trova applicazione l'art. 61 del d.lgs. 276/2003 nel testo originario (poi sostituito dall'art. 1 comma 23 lettera a) della I. n. 92 del 2012, modificato dall'art. 24 bis comma 7 del d.l.n. 83 del 2012 conv. in I. n. 134 del 2012 ed ancora dall'art. 7 comma 2 lettera c) del d.l. n. 76 del 2013 conv. in I. n. 99 del 2013 ed infine abrogato dall'art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act). In base a tale disposizione, il contratto a progetto è quel contratto che ha ad oggetto una collaborazione con gli stessi tratti di quella continuativa e coordinata, ma con una peculiarità. In buona sostanza, si tratta di una collaborazione che deve essere riconducibile «a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa». Il progetto non deve essere necessariamente specifico, essendo sufficiente che l'attività dei collaboratori si concretizzi in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale.

 In pratica non si richiede che il progetto sia collegato a una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, ma non deve esaurirsi nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e quindi nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016). Se ci fosse questa coincidenza, l'attività dei collaboratori a progetto non rappresenterebbe più un qualcosa di distinto rispetto alla «mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali». La Corte di cassazione, chiarito questo, ha rilevato che, nel caso di specie, il progetto alla base delle collaborazioni con i docenti non è connotato di una sua individualità rispetto all'oggetto dell'attività imprenditoriale della ricorrente, nemmeno in una fase o porzione di essa. Per tal motivo, secondo i Giudici di legittimità, «risulta corretta la statuizione della Corte di appello, basata sulla ritenuta assenza di un valido progetto per la sua coincidenza con l'ordinaria attività aziendale, nell'accertato difetto di alcuna distinzione qualitativa, quantitativa o temporale, rispetto ad essa». Una decisione, questa, che, d'altro canto, sempre ad avviso della Suprema Corte, sarebbe conforme all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui «la disposizione (nella versione "ratione temporis" applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso ( Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018)».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata.

 

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