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Si è sacrificata per la sua famiglia, Trib. Milano: ex coniuge non può esser penalizzata in sede di separazione

Questo principio è stato recentemente enunciato dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, che con Sentenza n. 9868 del 2017, ha precisato come non può essere penalizzata una ex moglie, madre, solo per il fatto di essersi sempre occupata della famiglia, rinunciando per tale ragione a lavorare.
Nel caso in esame il Tribunale di Milano non esita, infatti, a riconoscere all´ex moglie l´assegno divorzile, confermandone la misura determinata in sede di separazione per l´assegno di mantenimento.
Ciò, sul presupposto che quest´ultima aveva più di vent´anni prima lasciato il suo lavoro di quadro presso l´ESATRI, al fine di occuparsi a tempo pieno dei figli, condividendo tra l´altro tale scelta col marito.
Secondo i giudici di "prime cure" non può certo chiedersi ad una donna di 54 anni uscita dal mondo del lavoro da oltre 20 anni, tra l´altro nell´attuale contesto socio-economico, di reperire una stabile occupazione.
In ordine, poi, alla situazione patrimoniale generale della donna, i Giudici hanno evidenziato come la stessa non possa fare affidamento neanche su alcun cespite immobiliare avendo la stessa ceduto al marito il suo 50% dell´immobile a fronte di un contributo mensile a ciò ricollegabile.
Considerata dunque la non ricorrenza dei vari indici (quali: possibilità lavorativa, posizione patrimoniale favorevole) in generale individuati dai Supremi Giudici di Cassazione al fine di valutare la concreta disponibilità in capo alla donna di mezzi adeguati al proprio sostentamento, il Tribunale conclude affermando che la stessa non può per nulla considerarsi autosufficiente economicamente soprattutto in considerazione della detta mancanza di un reddito da lavoro certo e stabile nonché dell´ oggettiva impossibilità a reperirlo.
Il Tribunale precisa, inoltre, che anche in ordine al "quantum" dell´assegno non vi sono rinvenibili motivi di mutamento; infatti nonostante l´affermazione del marito, che ritiene ridimensionata la propria capacità reddituale, l´ammontare dell´assegno sembra comunque congruo alla sua residua capacità reddituale ancora significativa.
A tal fine va anche valutata la diversa e più imponente incidenza fiscale sull´importo percepito dalla donna.
Per tutto quanto detto il tribunale conferma l´assegno a favore della moglie sia in ordine all´ "an" che al "quantum".
Avv. Giovanni Di Martino
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