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Esclusione illegittima dal regime in convenzione, la P.A. è responsabile per fatto illecito

Tar

Con sentenza n. 177 del 25 gennaio 2019, il Tar Sicilia ha stabilito che il Comune che esclude illegittimamente un soggetto dal regime di convenzione i) è responsabile per fatto illecito, ii) deve risarcire i danni patrimoniali subiti dall'escluso, da liquidarsi secondo ben determinati criteri. Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici amministrativi, il soggetto estromesso è una Fondazione che svolge servizio di attività educativo-assistenziale in regime di convenzione.

Ripercorriamo i punti salienti della questione.

I fatti di causa.

La ricorrente è una Fondazione che

  • «ha svolto per anni l'attività di ricovero dei minori a scopo educativo- assistenziale in regime di convenzione con il Comune»;
  • ha stipulato con tale ente la convenzione per ogni anno scolastico, «con la previsione, come corrispettivo per l'attività prestata, di rette giornaliere per ciascun alunno nella misura determinata ai sensi» della legge regionale.

È accaduto che per un anno scolastico l'ente comunale ha estromesso dal convenzionamento la ricorrente per asserite irregolarità contabili relative al precedente anno. Contro il provvedimento di estromissione, la Fondazione ha proposto opposizione; opposizione, questa, che il Tar ha accolto. Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali [...] patiti a causa dell'illegittimo provvedimento di esclusione, sostenendo che sussistono i presupposti dell'ingiustizia del danno, del nesso di causalità, della colpa dell'Amministrazione e del danno patrimoniale a titolo di lucro cessante derivante dal mancato introito dei corrispettivi».

Il caso è giunto dinanzi ai Giudici amministrativi. 

La decisione del Tar.

Innanzitutto il Tar richiama, in punto di risarcimento del danno, la consolidata giurisprudenza, secondo cui «grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della relativa domanda e, dunque, sia il nesso eziologico fra l'illecito provvedimentale e il danno, sia la diminuzione patrimoniale; e ciò, in quanto la domanda risarcitoria "…è governata dai criteri ordinari, fra i quali la prova della sussistenza degli elementi costitutivi, incombente ex art. 2697 c.c. sul danneggiato, della responsabilità aquiliana (ossia della responsabilità per fatto illecito, n.d.r.), quali l'ingiustizia del danno, la colpevolezza della P.A., il nesso di causalità fra la condotta illecita e il danno evento (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839; 28 luglio 2015, n. 3707; 23 novembre 2015, n. 5307; 9 febbraio 2016, n. 559; sez. IV. 6 aprile 2015, n. 1356; sez. V, 18/1/2016, n. 125)…" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2016, n. 3791)».

Ciò detto, dall'esame del caso in esame emerge che la ricorrente ha dimostrato tutti gli elementi innanzi citati. In particolare, la Fondazione ha provato:

  • l'ingiustizia del danno sorto dal provvedimento di esclusione, poi dichiarato illegittimo. In particolare si tratta di un'ingiustizia che scaturisce dalla colpa del Comune che ha estromesso la ricorrente nonostante quest'ultima avesse fornito tutti i dati utili a confutare le presunte irregolarità contabili a suo carico. Una colpa, questa, da cui l'amministrazione non si è liberata, fornendo idonee prove;
  • il danno, diretta conseguenza dell'illegittimità del su menzionato provvedimento di esclusione.

Con riferimento a quest'ultimo elemento, i Giudici amministrativi evidenziano che se non fosse stato emesso il provvedimento di estromissione della ricorrente, il Comune avrebbe stipulato la convenzione con la Fondazione, la quale non avrebbe subito un danno da mancato introito dei corrispettivi. Un pregiudizio, questo, che appare ancora più grave se si pensa che la ricorrente «ammessa da diversi anni al regime di convenzionamento» aveva fatto affidamento sulla stipulazione della convenzione. Alla luce di tanto, quindi, a parere del Tar, la domanda di risarcimento del danno è fondata.

Ai fini della quantificazione, i Giudici amministrativi individuano i criteri che il Comune dovrà prendere in considerazione, quali:

  • «numero delle giornate di effettivo servizio erogato nel suddetto periodo;
  • numero dei minori avviati all'attività;
  • importo della remunerazione, parametrata agli elementi di cui allo schema di convenzione [...];
  • relazione di consulenza tecnico-contabile prodotta [...] dalla Fondazione».

«L'ammontare del risarcimento così complessivamente stabilito, poi, trattandosi di debito di valore, dovrà essere aumentato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6287)».

In forza delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar, accogliendo il ricorso della Fondazione, ha condannato la pubblica amministrazione al risarcimento dei danni da liquidare in base ai criteri su indicati.


 

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