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Esami avvocato, la sentenza della plenaria: voto numerico sufficiente, commissione non tenuta a motivare bocciature

Un contrasto giurisprudenziale, con differenti pronunce non solo tra i Tar, ma anche tra diverse sezioni del Consiglio di Stato.

Così, proprio una sezione del Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, aveva deferito all´Adunanza Plenaria di Palazzo Spada, deputata per l´appunto a risolvere i conflitti, esattamente al pari delle Sezioni Unite nel caso di quelli civili, la delicatissima questione della sufficienza o no, nella valutazione delle prove scritte dell´esame per l´abilitazione forense, del voto numerico, non accompagnato da un giudizio, ancorché sintetico, sugli elaborati.

Un tema, rispetto al quale, nel corso degli anni, la giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento per la non bastevolezza di una valutazione numerica, si era andata evolvendo,
proprio con il determinante contributo del Consiglio di Stato, che aveva segnato una netta differenziazione rispetto soprattutto al Tar del Lazio e a quello, siciliano, di Catania - molto più propensi ad una linea di assoluto garantismo nei confronti dei candidati - per un nuovo orientamento che, coerentemente, d´altra parte, per gli esami del ciclo scolastico ordinario, ritenevano la sufficienza del voto numerico per gli scritti.

La parola, su impulso del CGA, è comunque passata alla Adunanza Plenaria la quale, con la pronuncia in commento, ci ha messo, come si usa dire, una pietra sopra, stabilendo che "I provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l´inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all´esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione" (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 20 settembre 2017, n. 7).

L´Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata ritenendo legittimo che le valutazioni della commissione esaminatrice dell´esame di abilitazione alla professione forense siano espresse con voto numerico senza bisogno di una ulteriore motivazione.

Una conclusione, cui Palazzo Spada è giunto tenendo conto che un giudizio sugli elaborati è comunque assicurato dal voto numerico, frutto di adeguata ponderazione da parte della Commissione, e della inapplicabilità dell´art. 46, comma 5, della Legge 247 per cui "La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti".

La questione, in conseguenza della pronuncia della plenaria, è quindi chiusa, e ben difficilmente si assisterà, al termine della sessione di prove scritte, previste per il prossimo dicembre, alla consueta presentazione di ricorsi in tutti i Tar italiani, perlomeno quando ad essere denunciato sia l´essersi limitata la Commissione ad una valutazione espressa numericamente.

 

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