Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 11142/2016, Sezione Prima Civile, con la quale in relazione ad un caso di separazione coniugale è chiamata a valutare l´opportunità di ascrivere o meno la responsabilità della separazione al marito.
Nel caso "de quo" la "vexata quaestio" è da collegare alla condotta violenta posta in essere dal marito nei confronti della moglie parecchio tempo prima rispetto alla rottura definitiva del legame coniugale.
La ricostruzione posta in essere dall´ex moglie, finalizzata a far ricadere la " colpa" della separazione sul marito, sembra ai Giudici poco plausibile.
I Supremi Giudici, infatti, condividendo quanto già affermato dai Giudici d´Appello non ritengono possibile addebitare all´uomo la «separazione» tra i coniugi.
In tal senso, se da una parte, viene sottolineato dagli Ermellini che «in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze subite non è escluso qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento comunque idoneo a sconvolgere definitivamente l´equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona», è anche vero che tuttavia , nel caso in esame l´episodio violento contestato non sembra essere stato decisivo rispetto alla successiva frattura del legame coniugale , apparendo ,piuttosto, fondamentale la valutazione della ritrovata comunione materiale e spirituale tra i coniugi che fecero un viaggio assieme in America , dopo l´episodio violento ,ed in quella occasione, conclusero anche «l´acquisto di un immobile, con intestazione paritaria».
Da ciò discende l´impossibilità dell´accoglimento della pronuncia di addebito nei confronti del marito.
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