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Elezioni, passa emendamento alla Camera: agli avvocati il potere di autentica

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Non solo i consiglieri provinciali, quelli metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco, potranno autenticare liste elettorali in occasione di elezioni, ma anche gli avvocati. 

Non è ancora realtà, ma potrebbe presto esserlo se anche il Senato desse il proprio consenso all'emendamento, che già ha ottenuto la positiva valutazione della Camera dei deputati, proposto dal deputato della Lega Nord Gianluca Vinci, nella qualità di primo firmatario ma sostenuto da altri deputati del Carroccio quali Laura Cavandoli, Carlo Piastra e Igor Iezzi.

Come noto, la legge elettorale o meglio le leggi elettorali stabiliscono che in alcuni casi, in particolare in occasione della presentazione di liste di partiti o movimenti politici che, non essendo rappresentati in parlamento, come nel caso delle cosiddette liste civiche che si candidano alle elezioni comunali, necessitano ai fini dell'ammissibilità della presentazione, di un certo numero di presentatori, le sottoscrizioni di costoro debbano essere autenticate. Un adempimento particolarmente complesso, sia per l'elevato numero delle sottoscrizioni richieste dalla legge, sia per i tempi particolarmente stringenti ai fini dell'adempimento, se si considera che le sottoscrizioni degli elettori devono essere apposte nel momento in cui sono noti tutti i candidati della lista il che avviene normalmente un mese circa prima del turno elettorale, sia, infine per la ristretta platea dei soggetti autenticatori.

Una situazione che potrebbe cambiare qualora appunto l'emendamento dei tre deputati fosse approvato anche dal Senato e che, per l'appunto, consentirebbe anche agli avvocati autorizzati dal proprio Consiglio dell'ordine, di procedere alla autentica delle firme. Un esito, comunque, che apparirebbe scontato tenuto conto che l'intera coalizione di maggioranza si è già espressa favorevolmente alla proposta che ha invece riportato il voto contrario del Partito Democratico.

Questo il testo approvato.

Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, le parole "i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco", sono sostituite dalla seguenti: "gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco".

 

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