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Elezioni, Consiglio Stato: inammissibili contrassegni che confondono elettori

Con Sentenza della Sez. III del 18 maggio 2016, n. 2069, il Consiglio di Stato ha accolto l´appello proposto dalla Lista di Fratelli d´Italia – Alleanza Nazionale avverso la sentenza del Tar Piemonte, sez. II, n. 701 del 2016 e ha quindi confermato l´esclusione disposta dalla Commissione elettorale della lista presentata a Torino da Destra Nazionale – M.S.I..
Ha ritenuto che il simbolo della fiamma tricolore all´interno del contrassegno della lista di Destra Nazionale – M.S.I. (simbolo che identificava anche il contrassegno di Fratelli d´Italia) avrebbe potuto confondere gli elettori, per il suo valore connotante, dotato di capacità identificativa del patrimonio politico e del bagaglio ideologico del partito presente in Parlamento.
La "fiamma tricolore", come ha rilevato la Commissione nel provvedimento di ricusazione contestato, ha asserito Palazzo Spada, costituisce un elemento incontestabilmente e profondamente caratterizzante, per ragioni di ordine storico prima ancora che ideologico, il contrassegno di "Fratelli d´Italia – Alleanza Nazionale", utilizzato in modo stabile e, comunque, tradizionalmente da tale forza politica presente attualmente in Parlamento.
E tanto è stato accertato, del resto, anche dall´Ufficio Elettorale Centrale Nazionale della Corte Suprema di Cassazione, nella decisione del 19.1.2013, laddove ha chiarito che la finalità tutelata dall´art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 570 del 1960 è quella di orientare correttamente l´elettore nella sua scelta consapevole, costituendo circostanza con sicuro potenziale decettivo la presentazione di un contrassegno contenente un simbolo – la fiamma tricolore – dotato di capacità identificativa del patrimonio politico e del bagaglio ideologico di un movimento che sia presente in Parlamento.
Nella conoscenza degli elettori il simbolo suddetto rimane legato ad un determinato tessuto ideologico-politico, dal quale essi devono poter distinguere le connotazioni peculiari di altri movimenti.
Da ciò la decisione in commento.
Sentenza allegata
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