Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

e.commerce, Cassazione: aggravante per chi abusa nel cyber-space

Truffe nel cyber-space, un fenomeno ormai tristemente diffuso. Ma chi ne abusa, nascondendo la propria identità, facendosi pagare un bene non consegnato o un servizio mai reso al consumatore, è passibile solo di truffa o, a suo carico, deve configurarsi anche l´aggravante della cosiddetta "minorata difesa"?
La Corte di cassazione, con la (qui allegata) Sentenza n. 43705/16, resa in esito alla udienza del 29/9/2016, e depositata il 14/10/2016, ha fornito una risposta chiarissima, affermando che in relazione al reato di truffa commesso attraverso vendite "on line", è configurabile la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, prevista dall´art. 61 n. 5 cod. pen., richiamata dall´art. 640, comma 2, n. 2 bis, cod. pen..
La Sentenza sta facendo il giro del web ed è una tra quelle più attuali che la Suprema Corte ha emesso in queste ultime settimane. Proviamo a riassumerne i termini e le conclusioni.

La questione

Con propria ordinanza, il Tribunale di Brescia annullava l´ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo che aveva applicato all´indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ad una pluralità di delitti di truffa aggravata dalla minorata difesa.
L´indagato, dopo aver inserito, su noti e specializzati portali internet, diversi annunci di vendita di telefoni cellulari di varie marche o di personal computer, perfezionava la vendita on line di tali beni incassando somme di danaro che gli venivano bonificate su conti correnti o accreditate su carte prepagate, i cui numeri forniva ai soggetti che rispondevano all´annuncio, non provvedendo successivamente alla consegna agli acquirenti dei beni oggetto della vendita.
In tale condotta, il Giudice per le indagini preliminari aveva individuato gli estremi del reato di truffa, ritenendo sussistente anche l´aggravante di cui all´art. 640 c.p.p., comma 2, n. 2-bis, per avere profittato di circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la difesa, avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l´identità e la serietà dell´interlocutore/contraente, nè l´esistenza del bene offerto.
Il Tribunale di Brescia, su impugnazione dell´indagato, escludeva l´aggravante, sottolineando che per la configurabilità di quest´ultima l´eventuale approfittamento delle vittime deve essere valutato in concreto, con riferimento a situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l´agente trae consapevolmente vantaggio e non già come modalità seriale.
Da qui il ricorso in Cassazione del P.M..

La decisione della Corte

La Cassazione ha premesso che l´art. 61 c.p., comma 1, n. 5, stabilisce che l´aggravante della cosiddetta minorata difesa si configura allorquando l´agente abbia approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all´età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Nella specie, ha proseguito la Cassazione, l´aggravante era stata contestata come circostanza di luogo e di tempo, e non di persona.
Ciò, in quanto, la modalità della vendita online, nella quale le parti contraenti, attraverso lo strumento informatico, perfezionano il contratto senza conoscersi personalmente, non è tale da consentire alcun approfittamento da parte dell´agente delle circostanze legate alla persona dell´acquirente.
Inesistenti, altresì, ha aggiunto la Sezione, quelle "circostanze di tempo" tali da aver favorito la condotta dell´agente per commettere gli artifici e raggiri (che, secondo giurisprudenza, devono riferirsi alle ore di commissione del reato, come nel caso di furto o rapina in ore notturne).
Ma è allora possibile, si è chiesto il Collegio, valutare se è possibile individuare l´aggravante con riferimento al luogo di commissione del delitto, che dalla dottrina e dalla giurisprudenza era stato in passato individuato con esclusivo riferimento fisico, per esempio al fatto che il reato fosse stato commesso in un luogo isolato o abbandonato ?
A questo quesito la Cassazione ha dato una risposta affermativa, richiamandosi a quell´orientamento della
giurisprudenza di legittimità, che, chiamata a decidere quale fosse il luogo di consumazione del delitto di cui all´art. 615-ter c.p., aveva osservato che il circuito internet, per le sue particolari caratteristiche, fosse, per così dire, un non luogo, in quanto nel cyberspace i criteri tradizionali per collocare le condotte umane nel tempo e nello spazio entrano in crisi, venendo in considerazione una dimensione smaterializzata ed una complessiva delocalizzazione delle risorse e dei contenuti.
Pertanto, ed analogamente, nella truffa ordita attraverso la vendita di prodotti on-line, è individuabile un luogo fisico del commesso reato, per l´appunto quello ove si trovava l´agente al momento in cui egli aveva conseguito il profitto, che "possiede una caratteristica peculiare, che è quella costituita dalla distanza che esso ha rispetto al luogo ove si trova l´acquirente".
Si tratta "di una caratteristica oggettiva, assai simile a quella individuata dalla giurisprudenza prima richiamata, con riguardo al luogo abbandonato o isolato; che altro non vuol significare, in quel caso, che luogo distante da collegamenti con centri abitati, vie di comunicazione, presenze umane, tanto da indebolire la reazione pubblica o privata rispetto alla condotta illecita". Non solo: si tratta anche "di caratteristica oggettiva ben conosciuta dall´agente e della quale questi ha approfittato, così come richiede l´art. 61 c.p., comma 1, n. 5".
Insomma, proprio la distanza tra il luogo di commissione del reato, ove l´agente si trova ed il luogo ove si trova l´acquirente del prodotto on line - che ne abbia pagato anticipatamente il prezzo, secondo quella che rappresenta la prassi di simili transazioni - è l´elemento che consente all´autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell´acquirente; vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu.
Ed allora, proprio di ciò l´agente ha consapevolmente approfittato, utilizzando le particolari modalità costituite dall´utilizzo del sistema informatico o telematico.
In conclusione, la rilevata distanza tra i luoghi prima individuati - cui si aggiunge l´utilizzo consueto di clausole contrattuali che prevedono il pagamento anticipato del prezzo del bene venduto - connota l´aggravante in questione, "la quale arricchisce la condotta illecita dell´agente di quell´elemento ulteriore esterno, peculiare e meramente eventuale, rispetto agli artifici e raggiri del reato di truffa semplice; individuabili, questi ultimi, nel solo fatto che quegli finga di vendere un bene che non ha o del quale, in verità, non si vuole privare".
Da qui, l´accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato.

Sentenza allegata

Documenti allegati
Dimensione: 334,12 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Shock De Luca: "Rosy Bindi infame, da ucciderla"
Concorso 360 posti di magistrato, ecco il bando sc...

Cerca nel sito