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È valida la convocazione per l’assemblea condominiale inviata per e-mail?

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Riferimenti normativi: Art.66 disp.att.c.c.

Focus: L'amministratore che deve inviare ai condòmini la convocazione di assemblea condominiale può comunicare tale avviso con e-mail o deve attenersi tassativamente all'elenco delle modalità di trasmissione di cui dall'art.66 delle disposizioni di attuazione del codice civile? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Appello di Ancona con la sentenza n.1651 pubblicata il 15.11.2023.

Il caso: Due condòmini hanno impugnato in Tribunale la delibera assembleare adottata dal condominio al fine di farla dichiarare nulla, annullabile o invalida. Gli attori hanno dedotto, in particolare, la nullità della delibera perchè erano stati avvisati della riunione condominiale tramite e-mail ordinaria e non con le modalità dell'art.66 disp.att.c.c. 

Inoltre, poichè ritenevano voluttuaria e troppo gravosa per i singoli la spesa deliberata dal Condominio chiedevano, in subordine, che la spesa deliberata fosse sostenuta unicamente dalla maggioranza dei condòmini che aveva votato favorevolmente. Con separato giudizio, gli stessi condòmini hanno impugnato anche la successiva delibera condominiale di ratifica eccependone l'eccesso di potere in quanto l'assemblea non poteva ratificare la precedente delibera nulla o invalida. La sentenza è stata impugnata con appello dai condòmini che hanno reiterato le richieste avanzate in primo grado di giudizio contestando, in particolare, la violazione dell'art. 66 disp.att.c.c. Secondo gli appellanti l'elenco delle modalità di trasmissione della convocazione, riportato nella norma, è tassativo in quanto l'avviso di lettura delle e-mail, a differenza della pec, non ha alcun valore legale, e l'art. 66 disp. att. c.c. non è derogabile, ai sensi dell'art. 72 disp. att. c.c., né dal regolamento condominiale né su richiesta avanzata da un singolo condòmino. 


La Corte d'Appello ha ritenuto infondato il ricorso in appello non essendo stato contestato dagli appellanti il mancato ricevimento della e-mail avente ad oggetto la convocazione dell'assemblea, così da far ritenere che gli stessi hanno avuto effettiva notizia della convocazione, a prescindere dal mezzo con la quale quest'ultima è stata trasmessa ed a prescindere dal fatto di aver ricevuto o meno in precedenza convocazioni delle assemblee condominiali tramite semplici e-mail. Pertanto, l'appello è stato rigettato in quanto, anche se l'art. 66 disp.att.c.c. indica un elenco tassativo di mezzi di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, quali la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani del condòmino, senza contemplare la e-mail semplice, "l'uso della e-mail non può ritenersi vietato, ma a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto - in caso di contestazione - a patto che possa essere provata la comunicazione (Trib.Tivoli 05/04/2022 n. 493)".

 

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