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Risponde di truffa aggravata chi non consegna oggetto acquistato on line

I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17937 del 10 aprile 2017, hanno stabilito che in tema di truffa messa in atto con l´utilizzo di un sistema telematico per la vendita "fasulla" di prodotti con pagamenti online, è da applicare l´aggravante prevista dall´art. 61 n. 5 c.p. della c.d. minorata difesa, dovuta alla distanza tra il luogo della consegna del prodotto e quello dal qual opera l´autore del reato.

Prima di analizzare il caso concreto ci sembra opportuno ricordare che l´aggravante di cui al n. 5 dell´art. 61 bis del c.p. correlata con la disposizione dell´art. 640, co. 2, n. 2-bis, c.p. prevede un aumento della pena base fino ad un terzo nel caso in cui l´imputato commetta il reato" abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all´età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".
I giudici della Sesta Sezione della Corte sono stati investiti della questione a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente a giudicare il caso concreto. Con tale ricorso era stata impugnata l´ordinanza del Tribunale del Riesame con la quale, in conferma del provvedimento del GIP era stata negata la domanda cautelare nei confronti dell´autore del reato. Il PM col ricorso adduceva la violazione di legge, in relazione alla mancata sussistenza dell´aggravante della minorata difesa che ha impedito, in ragione del limite edittale della pena, l´adozione della misura cautelare. Il Tribunale del riesame aveva motivato il proprio provvedimento " in quanto l´annuncio sul web costituirebbe una modalità della condotta e non un elemento ulteriore, integrante la circostanza aggravante con approfittamento di una circostanza di luogo."
I Giudici della Sesta Sezione della Corte hanno ritenuto fondato il ricorso proposto in quanto l´aggravante della minorata difesa è configurabile quando l´agente abbia "approfittato di circostanze di tempo, di luogo.
La circostanza dell´ approfittamento nel caso in esame, secondo i giudici di legittimità, si è concretizzata poiché - la distanza rispetto al luogo in cui si trova l´acquirente del prodotto on line, che di norma ne ha pagato anticipatamente il prezzo, secondo la prassi di tale tipo di transazioni e come avvenuto nel caso in esame - è l´elemento che pone l´autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell´acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze dell´azione: vantaggi, che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu.-
Per le ragioni esposte l´ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale
Si allega sentenza

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