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E´ legittimo il sequestro del risultato della trasformazione del prodotto o del profitto del reato

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32824 del 27 luglio 2016, hanno affermato il principio in base al quale nel concetto di "pertinenze al reato", richiamato dall´art. 321 c.p.p., vanno annoverati anche i risultati della trasformazione del prodotto o del profitto del reato.
Nel caso concreto i giudici della Quinta Sezione erano stati chiamati a decidere in ordine ad un ricorso, proposto dalla Procura, avverso la decisone del Tribunale del Riesame che aveva revocato il sequestro preventivo di un immobile per insussistenza del fumus. Infatti era emerso che l´indagata per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale consumati a danno di una s.p.a. dichiarata fallita, aveva acquistato l´immobile 14 anni prima del fallimento della società.
Nel ricorso la Procura faceva evidenziare che il sequestro preventivo era stato preordinato ai fini della confiscabilità dello stesso e che comunque a prescindere dell´epoca dell´acquisto, lo stesso era stato oggetto di interventi di ristrutturazione con l´impiego di ingenti somme che erano state distratte dalla fallita.
I Giudici della Cassazione , nell´accogliere il ricorso proposto, facendo rilevare che il Tribunale del Riesame aveva errato nel non considerare che le somme utilizzate per la ristrutturazione provenissero dalla distrazione a danno della società fallita, hanno ribadito il principio più volte affermato secondo cui in tema di sequestro preventivo, la nozione di "cosa pertinente al reato" ha un significato ampio e comprende anche il corpo del reato, cioè le cose sulle quali o mediante le quali il reato stesso è stato commesso. La nozione di corpo di reato, abbraccia cioè tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa". In conclusione, poichè secondo i giudici della Cassazione l´immobile risulterebbe legato da un nesso di pertinenzialità al delitto contestato, il sequestro preventivo disposto è da considerare legittimo.
Per tali ragioni è stato annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame per il nuovo esame.
Segue sentenza allegata


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