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SC: legittimo realizzare opere su fondo servente se è indispensabile per esercizio servitù

I giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l´ordinanza n. 4008 del 20 febbraio 2018, hanno stabilito che al fine di valutare la legittimità delle opere realizzate dal titolare di una servitù sul fondo servente, dovrà applicarsi il criterio della indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù



I Fatti
I proprietari di un box avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di La Spezia il costruttore e venditore di detto bene ai sensi dell´art. 1669del cod. civ. per vedersi accogliere la domanda di risarcimento dei danni che il bene aveva subito a seguito di infiltrazioni d´acqua per difetti di costruzione. Si costituiva il costruttore che contestava la domanda per motivi che esulano qui dal nostro esame, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori, proprietari del box e titolari del diritto di servitù di passaggio che esercitavano sul fondo del costruttore per potere accedere al detto box, al risarcimento dei danni che gli stessi gli avrebbero procurato per le modifiche apportate, senza la propria autorizzazione, sulla rampa di passaggio, aggravando così l´uso del proprio fondo.

Il Tribunale adito accoglieva con la sentenza di primo grado la domanda di risarcimento dei danni subiti dai proprietari del box e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal costruttore proprietario del fondo servente perché ritenuta inammissibile.



Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso in appello dalla parte soccombente ma la Corte territoriale confermava la sentenza emessa dal primo giudice anche se, con riferimento alla domanda riconvenzionale, la stessa veniva ritenuta ammissibile ma rigettata nel merito.
Avverso tale decisione, così proposto ricorso per cassazione e col terzo motivo il ricorrente denunciava " falsa applicazione del disposto dell´art 1027 cod. civ. con riferimento all´art. 832 cod. civ. (proprietà esclusiva della rampa)" e contestava la sentenza impugnata in quanto il rigetto della domanda era stato motivato sul rilievo dell´assenza di aggravio della servitù posta a carico della propria proprietà poiché la modificazione apportata, consistita nella costruzioni di gradini, " ha reso" - secondo la Corte genovese - "semplicemente più agevole il suo utilizzo, senza arrecare danno alla proprietà del ricorrente.

Ragioni della decisione
I Giudici della Terza Sezione civile hanno rigettato i primi due motivi del ricorso ma hanno ritenuto fondato il terzo motivo. Gli stessi hanno infatti affermato che la Corte di Appello sul punto ha errato nel qualificare giuridicamente la questione sollevata con la domanda riconvenzionale . La Corte genovese ha, sostanzialmente, inquadrato la vicenda nella fattispecie di cui all´art. 1067 cod. civ., seppur senza menzionare espressamente detta norma. Invece la Corte ha ritenuto che il "divieto di aggravare l´esercizio della servitù, di cui all´art. 1607 cod. civ., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalità concrete di esercizio della servitù e non anche un criterio per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente - avvalendosi della facoltà di cui all´art. 1069 cod. civ. - per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell´indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù, dall´altro il limite (subordinato al criterio anzidetto) rappresentato dal diritto del proprietario del fondo servente di usare e godere del proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitù di passo sulla proprietà medesima, oltre il necessario per il godimento della servitù" (Cass. Sez. 2, sent. 17 gennaio 1995, n. 492, Rv. 489719-01)".



Pertanto la Corte sul punto ha disposto che la sentenza impugnata va cassata con rinvio e il nuovo decidente nel rinnovare la valutazione sulla domanda riconvenzionale proposta dal ricorrente, dovrà attenersi al testé indicato principio
Si allega sentenza

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