Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n, 4868 del 2016 depositata in data 11 marzo 2016.
E´ il cittadino al quale viene riconosciuto un trattamento di invalidità ad effettuare la scelta in ordine ad un possibile doppio accertamento anche se astrattamente incompatibile.
La Corte d´appello di Cagliari confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da P.A., già titolare di rendita INAIL, alla corresponsione dell´assegno di invalidità civile. La Corte territoriale, nel pervenire a tali conclusioni, si richiamava alle risultanze degli accertamenti medico-legali espletati in grado di appello che avevano rimarcato come il giudizio di invalidità dovesse essere limitato alla cardiopatia ipertensiva classe II NHYA ed all´anchilosi metatarsale, giacchè le ulteriori affezioni diagnosticate all´arto inferiore sinistro integravano patologie coesistenti con malattie già indennizzate dall´Inail come menomazione fisica nella misura del 45% osservando, in ogni caso, che il procuratore dell´appellante aveva dichiarato nell´interesse del proprio assistito, di optare per il trattamento erogato dall´Inail.
P.A. chiedeva la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato a un unico motivo.
La Cassazione, chiamata a dirimere tale controversia, ha sancito un principio ben diverso, riconoscendo tutela massima all´invalido, non riscontrando alcun limite in un ulteriore accertamento e riconoscendo al soggetto svantaggiato la possibilità di compiere, a seguito dell´accertamento, la scelta più a lui favorevole.
In buona sostanza a differenza dei giudici di prime cure e di gravame, i Supremi Giudici non hanno ravvisato alcun impedimento nel pregresso riconoscimento della rendita Inail per l´accertamento di una diversa invalidità.
E´ dunque possibile l´accertamento di una doppia titolarità sempre nei limiti dalla legge stabiliti.
In tal senso quanto stabilito dalla Legge 407 del 1990 va inteso in una concessione all´interessato del diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicché, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può , conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l´eventuale preclusione derivante dall´avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi.
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