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Licenziamento disciplinare, giudice tenuto a verificare proporzionalità

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con Sentenza n.10950 del 2016 depositata il 26 maggio 2016.
Con la sentenza in commento, i Supremi Giudici, chiamati a pronunciarsi in merito alla legittimità o meno di un irrogato licenziamento disciplinare, hanno precisano che il giudice di merito investito della domanda con cui si chieda l´invalidazione di un licenziamento disciplinare, accertatane in primo luogo la sussistenza in punto di fatto, deve verificare che l´infrazione contestata sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo di tale delibazione, deve poi apprezzare in concreto (e non semplicemente in astratto) la gravità dell´addebito, essendo pur sempre necessario che esso rivesta il carattere di grave negazione dell´elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell´adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all´adempimento dei suoi obblighi.
In tal senso, i Giudici hanno ribadito che tale apprezzamento, relativo alla proporzionalità fra sanzione ed illecito disciplinare, riguardando la sua stessa sussumibilità sotto il concetto di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, deve essere operato anche d´ufficio: diversamente, risulterebbe interrotta la sequenza logica "fatto norma effetto giuridico" attraverso la quale si afferma l´esistenza d´un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.
Da ciò l´annullamento, con rinvio alla Corte territoriale-
Sentenza allegata


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