Per anni ho subito elezioni di domicilio a raffica. Da parte di sconosciuti mai visti. Albanesi, marocchini, algerini, tunisini e chi più ne aveva ne metteva.
Senegalesi anche, e nigeriani, ogni tanto qualche cinese, ma pochi di quelli, strano eh ?
Era l'effetto perverso delle elezioni di domicilio che – per incanto – gli sconosciuti indagati avevano il coraggio di effettuare presso lo studio di un difensore di ufficio altrettanto ignoto.
Io.
Così non soltanto si salvava una parte del procedimento, ma anche nella fase più squisitamente processuale l'avvocato di ufficio veniva caricato (si, avete capito bene, perchè di un fardello si trattava) dell'improbo compito di stabilire un contatto con i propri assistiti.
Comunque andasse – avvocato – il suo assistito ha eletto domicilio presso di lei quindi la notifica è valida e tutti i salmi finiscono in gloria.
O in una bella condanna, il chè – nello specifico – significava la stessa cosa.
Poi è arrivata la luce.
L'art. 162 co. 4-Bis:" L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario".
Quindi, ho pensato:da ora sono salvo. Non dovrò più trasformarmi in Basil l'investigatopo per cercare il mio cliente che – tra l'altro – non si troverà mai.
Sono libero, ho pensato.
Sto' cavolo.
Ogni tanto – infatti – ricevo le telefonate della PG la quale mi informa prima di tutto del fatto di essere stato assegnato d'ufficio (è ferragosto, evviva;è l'ultimo dell'anno, che fortuna !) e poi mi formula la domanda fatidica:accetta la notifica ? No, non accetto.
Grazie, buonasera, a lei.
Un godimento vero, genuino, totale.
Però, però.
Una sera tardi ricevo una telefonata del solito Ufficiale di PG il quale mi dice che il tale è stato denunciato a piede libero e poi ?
Buonasera.
Buonasera. Chi parla ?
Lei è l'avvocato Squinzati ?
Si, sono io.
Bene. Scusi per l'ora.
Si immagini, tanto non dormivo (palla enorme, ero in piena fase Rem).
Volevamo avvertirla, anzi volevamo notificarle che abbiamo denunciato a piede libero Omar Ben Boulot. Lei è stato nominato difensore di ufficio.
Bene. Me ne rallegro. C'è altro ? (Sono pronto a dire no, non accetto, sferrando così l'uppercut della notte, la mia personale vendetta malese).
No, non c'è altro, buonanotte.
Ma come ? Guardi che mi deve recitare ai sensi dell'art. 162...Pronto...Pronto... ma che cazzo fate ??!! Oh ??!! No, no, non ci credo.
Qualche mese dopo, infatti.
Mario Squinzati si ritrova con una notifica ante 162 co. 4-bis Cpp modificato.
Mario guarda quella notifica strana, obsoleta, illegittima, in cui Omar Boulot ha eletto domicilio nel suo studio di Ardea e non sa cosa farci.
Oggi, a modifica intervenuta di quel maledetto articolo, non sa che fare.
Potrà dire in giudizio, ma scusi, Giudice, guardi che la PG non mi ha rivolto la domanda di rito ?
Ma scusi Avvocato Squinzati, ma lei non poteva – subito dopo l'atto e avendone avuto conoscenza – depositare un atto integrativo in cui – ai sensi della norma a lei tanto gradita – comunicare la mancata accettazione dell'elezione di domicilio incriminata ?
E poi, avvocato, lei è sicuro che non glielo abbiano chiesto ?
A che ora le hanno telefonato ?
E che ne so, era tardi,era notte avanzata, ma cos'è, un interrogatorio ?
Facciamo così. Me la tengo quella notifica stile vintage. E' come un sorso di giovinezza.
Bravo Avvocato, lo butti tutto giù.
Non si preoccupi.
Ci sono abituato.
E tutti in salmi finiscono in gloria.
Ve l'avevo detto, no ?