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Domanda di partecipazione inviata 33 secondi dopo la scadenza del termine: è tardiva?

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Con la sentenza n. 8546/2024, la sezione quarta del Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla portata della disposizione di un bando che fissava la scadenza per far pervenire le domande di partecipazione alle ore 12:00, ha ritenuto tardiva una domanda che era stata inviata tramite pec alle ore 12.00.33.

Il Collegio ha, difatti, ricordato che "allorquando si indica un numero intero (in questo caso ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero: una simile ricostruzione risulta, oltre che pienamente ragionevole, conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall'art. 97 della Costituzione, e a quelli parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte della stazione appaltante".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato, un Comune presentava una domanda di partecipazione con un progetto d'investimento dell'importo complessivo di €16.293.557,32 (IVA inclusa) per beneficiare delle agevolazioni a sostegno degli investimenti nello sviluppo della logistica agroalimentare. La domanda veniva inviata a mezzo pec il 30/11/2022, giusto testo allegato e relative ricevute d'invio, d'accettazione e di consegna recanti rispettivamente le ore 12.00.33 e 12.00.35.

Successivamente, il Comune riceveva una comunicazione di esclusione dalla procedura di accesso all'incentivo per irricevibilità della domanda, essendo la medesima pervenuta alle ore 12.00.33, superando di fatto il termine perentorio indicato nel bando, ove il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato per le ore 12.00 del 30/11/2022.

Il Comune chiedeva quindi l'annullamento in autotutela della predetta comunicazione di irricevibilità, posto che l'avviso prevedeva la presentazione della domanda entro le ore 12.00 del 30/11/2022, senza alcuna indicazione dei secondi.

Ricevuta la conferma del provvedimento di esclusione, il Comune ricorreva al Tar, evidenziando che – poiché il bando aveva indicato solo i minuti ("00") dopo le 12 e non i secondi – la domanda doveva considerarsi tempestiva, in quanto alle ore 12:00 (:33) non era ancora spirato il primo minuto successivo alle ore 12:00.

Il Tar adito respingeva il ricorso.

Ricorrendo al Consiglio di Stato, il Comune censurava la sentenza impugnata sostenendo come il bando non prendeva a riferimento solo l'unità di misura dell'"ora", ma indicava il termine di consegna della domanda alle ore 12:00, ossia prendeva a riferimento le unità di misura dell'ora e dei minuti, questi ultimi pari a zero; di contro, non si indicavano i secondi, proprio perché a dover rilevare era solo lo spirare di un minuto successivo a quello delle 12:00.

Il Consiglio di Stato non condivide le doglianze del Comune ricorrente. 

 Il Collegio ricorda che la perentorietà del termine per la presentazione della domanda è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la p.a. procedente nella gestione di una procedura selettiva.

In relazione ai termini finali per la partecipazione ad una gara, la sentenza in commento chiarisce che allorquando si indica un numero intero (in questo caso ore e minuti), ossia privo di frazioni, queste sono da intendersi pari a zero: una simile ricostruzione risulta, oltre che pienamente ragionevole, conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall'art. 97 della Costituzione, e a quelli parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, indicati dalla normativa comunitaria, sottraendo una fase particolarmente delicata, quale quella della tempestività delle domande di partecipazione ad una selezione pubblica, a qualsiasi forma di discrezionalità da parte della stazione appaltante.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come la clausola del bando è precisa nell'indicazione del termine di presentazione delle domande fissato alle 12.00, con la conseguenza che anche un istante successivo a tale termine debba considerarsi tardivo, in quanto supera comunque l'orario indicato. Tale ricostruzione risulta la più aderente al testo del bando ed il Comune era nelle condizioni di poterla rispettare, non avendo addotto alcuna giustificazione al ritardo con il quale ha inoltrato la domanda.

Alla luce di tanto, il Consiglio di Stato respinge l'appello e compensa le spese di lite.

 

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