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Dimissioni lavoratore insindacabili e irretrattabili se non dimostrata "incapacità"

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sentenza n. 8881 del 2016 depositata il 4 maggio 2016.
Definendo la vicenda, riguardante una lavoratrice dimissionaria che aveva proposto ricorso allo scopo di ottenere l´annullamento delle sue dimissioni da Vigile Urbano del Comune di Cercemaggiore, rassegnate in data 1.8.2006 per incapacità naturale, con conseguente ripristino del rapporto e condanna dei Comune al pagamento delle retribuzioni dovute o al risarcimento dei danno, la Suprema Corte ha dichiarato che le dimissioni non erano suscettibili di sindacato né del Comune né dei giudici.
La donna, infatti, non è stata ritenuta "incapace" nei precedenti gradi di giudizio, palesandosi pertanto le sue dimissioni come pienamente volute, tra l´altro rassegnate letteralmente per motivi personali/familiari.
Del medesimo avviso sono stati anche i Supremi Giudici, che non hanno ravvisato alcuna "incapacità naturale" in capo alla dipendente, anche considerato che, come noto, l´incapacità naturale può rilevare solo in quanto sussistente al momento dei fatto: elemento non ricorrente nella fattispecie.
La lavoratrice, ente, infatti, pur essendo stata interessata da stati di ansia associati a sintomi psicotici, non è risultata tuttavia soggetta a riduzione della capacità di intendere e di volere al momento delle dimissioni, come confermato dalle prescrizioni mediche rispecchianti le condizioni di salute della donna, non facenti riferimento a medicinali atti a contrastare la "depressione".
La Corte ha quindi dichiarato per le ragioni su dette l´inammissibilità del ricorso.
Sentenza allegata.
Documenti allegati
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