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Diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al docente che deve assistere il padre disabile.

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 Con sentenza del 25 ottobre 2023 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso presentato da una docente che chiedeva il trasferimento per assistere il padre disabile ex legge 104/1992.

La docente era stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01/09/2017 presso una scuola dell'infanzia.

L'insegnante affermava di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 183 del 23.03.2020, presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale, ai sensi degli artt. 33, comma 3, e 5 della legge n. 104/1992, indicando diversi comuni, scuole e province disposti secondo un proprio ordine di preferenza, così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

La docente, riteneva di aver diritto alla precedenza essendo il proprio genitore portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e trovandosi, in base a quanto prospettato dalla ricorrente , in una condizione clinica per la quale non potrebbe attendersi alcun miglioramento, atteso che, nel corso degli anni, il suo stato di salute sarebbe peggiorato al punto da divenire irreversibile.

Ella, aveva quindi indicato le sedi preferite, chiedendo con apposita istanza l'accertamento del diritto affermato.

 dedotto che non le veniva assegnata la precedenza richiesta, l'insegnante agiva in giudizio ed il Tribunale accoglieva il ricorso disapplicando l'art. 13 comma IV del CCNI sulla mobilità docenti anno scolastico 2020/2021, dichiarando il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa.

Le resistenti vengono condannate al pagamento, in favore della ricorrente delle spese di lite.

D'altra parte, analogamente si era già pronunciato il Tribunale di Messina con sentenza n. 1315/2020 accogliendo il ricorso di un docente che chiedeva il trasferimento.

Il ricorrente, docente di scuola secondaria di secondo grado titolare nel comune di Pavia, però in servizio in assegnazione provvisoria presso un istituto scolastico di Taormina, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 del padre.

 Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 commi 3 e 5 della l.104/1992.

A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva la precedenza richiesta, dando applicazione all'Ordinanza Ministeriale n.183/2020, attuativa a sua volta dell'art. 13 CCNI del 31/12/2018 (valevole per la mobilità 2019-2022), il quale non riconosceva la precedenza di cui all'art. 33 comma.

In sede di esame della documentazione, il tribunale di Messina accertava e dichiarava con la predetta sentenza, la disponibilità di posti nell'ambito territoriale di residenza del ricorrente.

D'altra parte, l'amministrazione resistente non aveva contestato in maniera specifica tale documentazione, limitandosi ad affermare nella memoria di costituzione che vi era un'unica docente che aveva ottenuto il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado nella classe di concorso di riferimento e con un certo punteggio.

Tuttavia dal bollettino allegato dalla stessa resistente si verificava che l'unica docente ad avere ottenuto il trasferimento interprovinciale per la classe di concorso non era titolare di alcun diritto di precedenza, a differenza di quanto invece deve riconoscersi al ricorrente.

Il tribunale ha quindi ordinato alle Amministrazioni scolastiche resistenti di riassegnare il ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992 con condanna alle spese legali.

 

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