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Diritto all'oblio: quali sono i limiti al suo esercizio?

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Inquadramento normativo: Art. 2 Cost; Art. 21 Cost., Art. 10 c.c., L. n. 633/1941, D.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 679/2016.

Diritto all'oblio: Ogni persona ha diritto a chiedere la cancellazione dei dati che riguardano la propria persona quando:

  • tali dati non sono più necessari per le finalità per cui sono stai raccolti;
  • è stato revocato il consenso al trattamento degli stessi;
  • il trattamento dei dati è illecito;
  • i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 

Quando i predetti dati sono stati resi pubblici, questi devono essere cancellati, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adottando le misure ragionevoli, anche tecniche, informando tutti coloro che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. In questi casi la richiesta di cancellazione dei dati rientra nell'ambito dell'esercizio del diritto all'oblio.

Richiesta di cancellazione dei dati: Tale richiesta va formulata al titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali. Se quest'ultimo omette di esaminarla e di procedere alla relativa cancellazione, l'interessato potrà rivolgersi al Garante della Privacy o all'Autorità giudiziaria.

Rimozione dati personali da internet: La divulgazione dei dati personali su internet è legittima quando risponde ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale (Cass. civ., n. 5525/2012, Tribunale Milano, sentenza del 18 settembre 2016). Anche quando la cancellazione dei dati personali dal web non implica la loro rimozione completa dagli archivi, ma solo la loro sottrazione ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea sul web, si parla di esercizio del diritto all'oblio. Tecnicamente, però, in questi casi, piuttosto che di cancellazione dei dati, si deve parlare di deindicizzazione (Tribunale Milano, sentenza del 18 settembre 2016), la cui relativa richiesta va rivolta direttamente al motore di ricerca di riferimento.


Limiti all'esercizio del diritto all'oblio: La richiesta di cancellazione dei dati (e quindi l'esercizio del diritto all'oblio) non potrà essere soddisfatta quando:

  • il trattamento dei dati rientra nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  • i dati sono trattati nell'ambito dell'adempimento di un obbligo legale;
  • i dati sono trattati per motivi di interessi pubblici sanitari;
  • i dati sono trattati nell'ambito delle finalità di archiviazione per scopi scientifici, storici e statistici;
  • i dati sono trattati per ragioni di giustizia.

Diritto all'oblio e diritto di cronaca: Quando il trattamento dei dati rientra nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione e quindi nell'esercizio del diritto di cronaca, tali dati sono resi pubblici per l'interesse che suscitano nella collettività. In questi casi, il diritto all'oblio nasce dall'esigenza di tutelare il diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell'attualità, ovverosia che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media (Cass. civ., n. 6919/2018). È evidente che, in tali ipotesi, il diritto all'oblio viene a contrapporsi a quello di cronaca, che è un diritto posto al servizio dell'informazione pubblica, ugualmente garantito dalla Costituzione. Dal bilanciamento di tali due diritti, quello di oblio non potrà essere sacrificato allorquando le vicende personali dell'interessato avranno perso il carattere dell'attualità. Far prevalere, in questi casi, il diritto di cronaca sul diritto all'oblio, costituirebbe un'illecita lesione del diritto alla riservatezza (Cass. civ, n. 16111/2013, Cass. civ., n. 6919/2018).


Focus: Secondo la giurisprudenza, il diritto di cronaca potrà prevalere sul diritto all'oblio quando:

  • la notizia relativa ad una determinata persona ha una rilevanza pubblica;
  • la notizia riguarda interessi caratterizzati da attualità e che per ragioni di giustizia, per scopi didattici, scientifici o per esigenze di tutela di diritti altrui hanno prevalenza rispetto al diritto dell'oblio del singolo;
  • la notizia o l'informazione ha ad oggetto un personaggio molto noto;
  • l'informazione è veritiera, nel senso che deve essere attinta da fonti attendibili;
  • la notizia è diffusa priva di commenti e/o opinioni personali (ciò in considerazione del fatto che la sua divulgazione deve rispondere ad un interesse pubblico oggettivo);
  • l'informazione è comunicata preventivamente all'interessato, prima della sua divulgazione a distanza di tempo.

In tutti gli altri casi, diversi da quelli che precedono, il diritto all'oblio prevarrà su quello di cronaca (Cass. civ., n. 6919/2018).

Casistica: È stata, ad esempio, ritenuta illegittima la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on line", di una risalente notizia di cronaca perché, essendo venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa, è risultata una violazione del diritto alla riservatezza. E ciò in considerazione del fatto che tale pubblicazione è andata oltre il lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o redazionali (Cass. civ., n. 13161/2016, Cass. civ., n. 6919/2018). Al contrario, è stata ritenuta legittima la conservazione di dati contenuti in registri tenuti dalla Camera di Commercio in quanto, quest'ultima, soggetto pubblico, è stata istituita proprio al fine di consentire l'accesso a fatti concernenti gli operatori economici. In questi casi, la conservazione dei dati dell'interessato è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Da qui ne discende la giusta compressione del diritto all'oblio (Cass. civ., n. 19761/2017, Cass. civ., n. 6919/2018).


 

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