Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Diniego implicito di rimborso e sua impugnazione

Imagoeconomica_8671

Riferimenti normativi: Articoli da 19 a 21 D.Lgs.n.546/1992

Focus: A fronte di un rimborso richiesto dal contribuente all'Ente impositorepuò manifestarsi un diniego implicito da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ciò si verifica nel caso in cui sia riconosciuta una somma inferiore a quella richiesta, somma che venga erogata direttamente al contribuente senza previa comunicazione dell'importo parziale. Cosa può fare il contribuente avverso il diniego implicito di rimborso?

Principi generali: Il diniego espresso di rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria deve essere impugnato dal contribuente, ai sensi degli articoli da 19 a 21 D.Lgs.n.546/1992, nei successivi 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Entro lo stesso termine deve essere impugnato il provvedimento di rimborso parziale emesso dall'Amministrazione finanziaria. Il riconoscimento parziale del rimborso ha, infatti, il valore di diniego implicito parziale, paragonabile ad un silenzio – rifiuto e, pertanto, pena la sua definitività, deve necessariamente essere impugnato, con riferimento alla parte di credito non rimborsata, nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione (Cass. sent. n.8195/2015). Diverse e contrastanti pronunce giurisprudenziali si sono succedute nel tempo in merito al momento in cui deve essere impugnato il "diniego", scaturente dal "fatto" di aver ricevuto il pagamento non integrale del rimborso richiesto, non preceduto da un provvedimento di rimborso parziale. Sulla questione parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione nega che il mero "fatto" del pagamento abbia rilevanza esterna poiché la predisposizione del mandato di pagamento è un atto interno dell'amministrazione. Tale mandato, infatti, non può considerarsi risposta alla domanda di rimborso finché il provvedimento dispositivo del rimborso non sia portato a conoscenza del richiedente (Cass. sent. n.5338/2020). Il provvedimento, quindi, può qualificarsi come diniego implicito solo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del richiedente.

A fronte di questa posizione la Corte Suprema si è espressa assai più decisamente nel senso opposto ritenendo equiparabile al "diniego implicito" anche il mero "accredito parziale" del rimborso, in assenza di qualsiasi comunicazione espressa ( Cass. sent. n.18872 dell'11.09.2020; Cass. sent. n.23157 del 22.10.2020; Cass. sent. n.22595 del 16.10.2020; Cass.sent. n.8195 del 22 aprile 2015). Da quanto sopra detto, una volta individuata l'esistenza di un diniego, anche se implicito, questo deve essere impugnato entro il termine di decadenza di 60 giorni, disposto dall'art.19 del D.Lgs. n.546/92. Infatti, decorso tale termine il ricorso del contribuente potrebbe essere dichiarato inammissibile. Ciò si è verificato nel caso di specie sul quale si è recentemente pronunciata la Commissione Tributaria regionale per l'Abruzzo con la sentenza n.669 del 05/10/2021Nella fattispecie la ricorrente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale il silenzio rifiuto relativo alla somma non rimborsata per l'anno 2010. Infatti, a fronte della somma che era stata richiesta all'Agenzia delle Entrate con istanza di rimborso Ires, presentata nel 2013 e sollecitata nel 2018, era seguito il rimborso solo di una parte della somma rispetto all'importo maggiore richiesto. I giudici di prime cure avevano dichiarato inammissibile il ricorso richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo quest'ultima, infatti, il pagamento parziale del rimborso equivale al diniego parziale implicito e, dunque, questo doveva essere impugnato nel termine di decadenza di 60 giorni (al più decorrente dall'ultimo rimborso del 2018), che, nel caso di specie, sarebbe ampiamente decorso. 

La contribuente ha, perciò, impugnato la sentenza evidenziando che, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte Suprema, il diniego parziale presupporrebbe sempre un provvedimento e non un mero pagamento parzialeL'Ufficio, costituitosi in giudizio, contestava le avversarie deduzioni rilevando, altresì, che nel caso di specie la contribuente non avrebbe comunque dimostrato la fondatezza della pretesa al rimborso. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato il ricorso infondato perché, come rilevato dai primi giudici, "la giurisprudenza della Cassazione identifica nel semplice pagamento parziale un comportamento avente valore di provvedimento implicito che integra, comunque, un sostanziale rigetto dell'istanza (Cassa. sent.n.27438/2008; Cass.sent. n.8195/2015)". Nel caso di specie, quindi, "il comportamento dell'Amministrazione è univocamente interpretabile come atto di volontà dal contenuto individuabile". Essendo, perciò, decorsi i termini perentori di legge per impugnare tale provvedimento implicito di rimborso parziale, è da ritenersi corretto l'operato dei giudici di prime cure che hanno giudicato il ricorso inammissibile perché tardivo.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Esame e scelta tra le risultanze istruttorie: insi...
Il provvedimento di revisione della patente non ha...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito