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Con l'ordinanza n. 15006 dello scorso 28 maggio in materia di compensi legali, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di un difensore d'ufficio di un imputato di ottenere il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito in sede esecutiva.
Si è difatti specificato che "il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere i compensi maturati per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio in un processo penale e, successivamente, per l'esperimento della procedura volta al recupero del credito nei confronti dell'assistito.
Il Tribunale di Lucca escludeva che al legale potessero essere riconosciute le spese legali sostenute per le procedure finalizzate al recupero del credito, anche in sede esecutiva.
A sostegno di tanto, il giudicante dava seguito ad un risalente orientamento giurisprudenziale che negava la rimborsabilità di tali spese per l'assenza di una norma che espressamente le prevedesse, evidenziando come dall'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 emergesse, invece, la voluntas legis di disporre il rimborso degli onorari e delle spese maturati nel solo procedimento penale cui afferisce la richiesta di liquidazione; in secondo luogo, il Tribunale evidenziava come l'unico vantaggio accordato dalla legge fosse la sola esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti dei loro assistiti.
Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, rimarcando il suo diritto ad ottenere il rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito.
La Cassazione condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.
La Corte evidenzia che la soluzione negativa, offerta dal Tribunale, contrasta con l'attuale e orientamento della Corte di Cassazione, che, superando le inziali incertezze, ha ormai riconosciuto che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.
La sentenza in commento specifica altresì che il summenzionato orientamento è coerente con la lettera dell'art. 116, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.
Con specifico riferimento al caso di specie, la pronuncia impugnata ha violato siffatto precetto, escludendo dalla liquidazione le spese sostenute dal legale nelle procedure di recupero del credito nei confronti dell'ex assistito.
In conclusione, la Corte accoglie il motivo di ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato.
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