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Difensore d’ufficio, Cassazione: “ Il compenso va riconosciuto anche nel caso di inammissibilità del ricorso”

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Con l'ordinanza n. 14085 dello scorso 4 maggio in materia di compensi legali dovuti al difensore d'ufficio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che l'art. 106 del D.P.R. n. 115/2002, che vieta di riconoscere il compenso in caso di inammissibilità del ricorso, dettata in tema di gratuito patrocinio, si applichi al difensore d'ufficio.

Si è difatti specificato che "sono applicabili al difensore d'ufficio solo quelle previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere i compensi maturati per l'attività professionale svolta in un processo di penale svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, ove era difensore d'ufficio dell'imputata. 

L'avvocato deduceva di aver agito dinanzi al giudice di pace, ottenendo la condanna dell'assistita al pagamento del compenso, ed aveva esperito senza esito una procedura esecutiva; aveva poi proposto un'istanza di liquidazione dell'onorario che la Corte d'appello di Torino aveva respinto, rilevando che il ricorso in cassazione era stato dichiarato inammissibile.

Il provvedimento di rigetto veniva confermato dal giudice distrettuale, sul presupposto che l'art. 106 del D.P.R. n. 115/2002 – nel dichiarare, per il gratuito patrocinio, non liquidabili gli onorari ai difensori per ricorsi dichiarati inammissibili – si applicasse anche al difensore di ufficio.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, eccependo violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 116 del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo come la norma che vieta di riconoscere il compenso in caso di inammissibilità del ricorso, dettata in tema di gratuito patrocinio, non si applicasse al difensore d'ufficio.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate dalla ricorrente. 

La Corte evidenzia che l'art. 106 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili".

La giurisprudenza ha chiarito che la norma riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio.

Difatti, il Titolo III, della parte III del D.P.R. n. 115/2002 prevede l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale; in particolare, la giurisprudenza ha specificato che risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. 

 

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