Sull´argomento si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con Sentenza n. 17945 del 2016, depositata in data 13 settembre 2016.
In ordine a tale delicata questione, i Supremi Giudici hanno affermato che "in tema di adozione di minori d´età, lo stato di abbandono è ravvisabile qualora la situazione familiare si presenta tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; a nulla rilevando, in mancanza di concreti positivi riscontri, una mera espressione di volontà dei genitori di accudire la prole".
Nel caso sottoposto al loro esame, i Giudici non hanno avuto alcun dubbio sul dato dell´incapacità genitoriale di offrire alle figlie un progetto stabile di vita e di far fronte alle loro esigenze materiali, morali, affettive ed educative. Ciò, peraltro, aveva trovato conferma nell´ultima relazione della consulente all´esito dell´incontro tenuto con la parte: "...Colpisce la totale mancanza di consapevolezza e di elaborazione, anche a distanza di anni, dei fatti accaduti e delle gravissime conseguenze che questi unitamente al degrado totale e agli enormi limiti genitoriali, hanno determinato nelle figlie. Una posizione, quella della madre, talmente rigida e chiusa ad ogni riflessione, così fermamente accusatoria nei confronti dei vari contesti istituzionale e che inevitabilmente chiude ogni prospettiva circa la possibilità di un incontro futuro tra le due ragazze e la madre stessa".
In considerazione delle risultanze della relazione tecnica in questione, il ricorso della madre è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione, sia per la figlia maggiorenne che per la minore, avendo quest´ultime trovato un minimo equilibrio solo distanziandosi dal contesto delineato, essendo destinatarie, al contrario, di comprensione ed affetto da parte del nuovo nucleo familiare.
Sentenza allegata
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