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Decreto Mutui: inadempienti dopo 18 rate non pagate

Nella seduta del 20 aprile 2016, il Consiglio dei Ministri, a seguito dell´acquisizione dei pareri parlamentari ha approvato il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Nello specifico la finalità della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all´acquisto del diritto di proprietà su un immobile).
La direttiva impone, tra l´altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Il decreto legislativo chiarisce l´ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a:
-mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
-mutui finalizzati all´acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
Vengono individuati i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori).
Recependo i contenuti dei pareri parlamentari sono state inserite norme che vengono incontro ai consumatori in difficoltà a pagare le rate del mutuo. Viene previsto che la Banca d´Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l´estinzione dell´intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell´immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all´eccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell´immobile in caso di inadempimento prevede l´applicabilità solo per i futuri contratti.
E´ stata altresì prevista l´assistenza obbligatoria di un
consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.
E´ stata estesa a 18 mesi di rate mensili non pagate la soglia oltre la quale si ha "inadempimento" da
parte del consumatore.
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

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