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Ctu che va oltre i limiti del mandato: nullità relativa o assoluta?

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Il consulente tecnico (ctu) non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni il cui onere probatorio incombe sulle parti». «Qualora egli sconfini dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio e perciò privi di qualsiasi valore probatorio» e la sentenza, che [...]ne «recepisca valutazione esorbitanti è nulla perché viziata da ultrapetizione». In questi casi la nullità della consulenza tecnica d'ufficio (ctu) viziata avrà natura di:

  • nullità relativa e quindi eccepibile nella prima difesa se l'accertamento non sarà vertente su fatti principali rilevabili d'ufficio,
  • nullità assoluta e quindi rilevabile d'ufficio o da far valere come motivo di impugnazione se l'accertamento sarà vertente su fatti principali rilevabili d'ufficio.

Questo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 3086 dell'1 febbraio 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

I ricorrenti lamentano, tra gli altri motivi, che la Corte d'Appello è incorsa nella violazione della norma di cui all'art. 112 c.p.c., avendo recepito le risultanze dell'elaborato peritale in spregio alla condotta processuale delle parti. In particolare, i ricorrenti affermano che la ctu è nulla in quanto il perito avrebbe esteso il raggio della cognizione peritale oltre i limiti dell'indagine demandatagli all'atto del conferimento dell'incarico. «L'allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente», a dire dei ricorrenti, «cagiona la nullità della consulenza tecnica d'ufficio».

In relazione a questo motivo di impugnazione l'ordinanza interlocutoria 9811/2021 della I Sezione civile, a cui è stato assegnato il ricorso di cassazione, ha rilevato la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte. In buona sostanza il contrasto verte sulla natura della nullità della ctu viziata per aver il perito effettuato indagini oltre il mandato conferitogli. In buona sostanza si tratta di nullità relativa e o nullità assoluta? Secondo l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che si tratti del primo tipo di nullità la parte interessata deve farla valere ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. comma 3, ossia deve eccepirla "nella prima istanza o difesa successiva all'atto", ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. È escluso, dunque, il rilievo officioso. In forza dell'orientamento che ritiene che si tratti di nullità assoluta, detta nullità può essere rilevata anche d'ufficio o costituire motivo di impugnazione.

Il caso è giunto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultime.

La decisione della SC

Le Sezioni Unite affermano che, con riferimento alle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e segg. cod. proc. civ., va richiamato e confermato l'orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia, secondo cui i vizi che infirmano l'operato del ctu sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157, comma 2, cod. proc. civ. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, esistono ipotesi in cui la nullità che scaturisce dai vizi che infirmano l'operato del ctu ha natura di nullità assoluta. 

In buona sostanza, ad avviso dei Giudici di legittimità, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. Orbene, tornando al caso di specie, quest'ultimo non rientra nella seconda ipotesi, con l'ovvia conseguenza che la nullità avrebbe dovuto essere eccepita nella prima difesa. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in questione. 

 

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