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Criteri per la riduzione del personale: no al solo criterio della disponibilità alla turnazione

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I Supremi Giudice di Cassazione con la sentenza n. 32876 del 2018 precisano come nel caso di licenziamenti per riduzione del personale, da operare a causa di crisi aziendale, bisogna attenersi a ben precisi criteri di scelta e non può assolutamente essere considerato come criterio determinante in tal senso la disponibilità offerta da alcuni lavoratori di assoggettarsi a turnazione.

Nel caso "de quo" è stato giustamente evidenziato da una dipendente licenziata come il  detto criterio scelto al fine di selezionare i soggetti da licenziare non possa essere considerato legittimo palesandosi come assolutamente discriminatorio.

La difesa della donna, ex cassiera del centro commerciale, viene fatta propria dai Giudici di "prime cure", di secondo grado ed, infine, dai Giudici di Piazza Cavour, che, evidenziano ancora una volta (c.d. doppia conforme) la macroscopica discriminazione sottostante a tale criterio di selezione. 

Nella fattispecie in questione, infatti, il criterio adottato sembrava rispondere ad un intento discriminatorio (o meglio dire ritorsivo) nei confronti dei lavoratori che per gravi motivi, personali o familiari, non potevano aderire alla turnazione, come confermato dagli effetti del sistema di selezione che aveva condotto al mantenimento in servizio di coloro che avevano aderito alla turnazione ed all'esclusione di quanti, invece, l'avevano rifiutata. In buona sostanza già  la Corte territoriale osservava che, in mancanza di accordo con i sindacati, la società aveva formato una graduatoria dei lavoratori ai fini della individuazione dei destinatari del provvedimento di recesso ed attribuito punteggi diversi ai criteri di scelta legali. 

La notevole diversità di punteggio attribuita ai diversi criteri aveva determinato una rilevanza decisiva di quello organizzativo, fondato sulla disponibilità dei lavoratori ad accettare una turnazione per fasce orarie; la prevalenza di un unico criterio, pur in principio compatibile con la previsione della legge nr. 223 del 1991, art. 5, comma 1, non avrebbe dovuto sottendere intenti elusivi e discriminatori, come, invece, di fatto, è avvenuto.

Si allega sentenza. 

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