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I Supremi Giudice di Cassazione con la sentenza n. 32876 del 2018 precisano come nel caso di licenziamenti per riduzione del personale, da operare a causa di crisi aziendale, bisogna attenersi a ben precisi criteri di scelta e non può assolutamente essere considerato come criterio determinante in tal senso la disponibilità offerta da alcuni lavoratori di assoggettarsi a turnazione.
Nel caso "de quo" è stato giustamente evidenziato da una dipendente licenziata come il detto criterio scelto al fine di selezionare i soggetti da licenziare non possa essere considerato legittimo palesandosi come assolutamente discriminatorio.
La difesa della donna, ex cassiera del centro commerciale, viene fatta propria dai Giudici di "prime cure", di secondo grado ed, infine, dai Giudici di Piazza Cavour, che, evidenziano ancora una volta (c.d. doppia conforme) la macroscopica discriminazione sottostante a tale criterio di selezione.
Nella fattispecie in questione, infatti, il criterio adottato sembrava rispondere ad un intento discriminatorio (o meglio dire ritorsivo) nei confronti dei lavoratori che per gravi motivi, personali o familiari, non potevano aderire alla turnazione, come confermato dagli effetti del sistema di selezione che aveva condotto al mantenimento in servizio di coloro che avevano aderito alla turnazione ed all'esclusione di quanti, invece, l'avevano rifiutata. In buona sostanza già la Corte territoriale osservava che, in mancanza di accordo con i sindacati, la società aveva formato una graduatoria dei lavoratori ai fini della individuazione dei destinatari del provvedimento di recesso ed attribuito punteggi diversi ai criteri di scelta legali.
La notevole diversità di punteggio attribuita ai diversi criteri aveva determinato una rilevanza decisiva di quello organizzativo, fondato sulla disponibilità dei lavoratori ad accettare una turnazione per fasce orarie; la prevalenza di un unico criterio, pur in principio compatibile con la previsione della legge nr. 223 del 1991, art. 5, comma 1, non avrebbe dovuto sottendere intenti elusivi e discriminatori, come, invece, di fatto, è avvenuto.
Si allega sentenza.
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Mi chiamo Alessandra Garozzo. Sono un avvocato civilista. Mi ritengo una persona dinamica, diretta e combattiva, amo la lettura dei libri di ogni genere ed ascoltare musica d'autore. Un'altra mia passione sono gli animali ed in particolar modo i cani, infatti ne ho due che accudisco con grande amore.
Da qualche anno mi occupo anche di politica con forte senso di appartenenza al "gruppo" e responsabilità, con la profonda convinzione che noi stessi siamo gli artefici del nostro futuro amministrativo e politico e per questo abbiamo il diritto-dovere di mettere al servizio della nostra comunità le nostre capacità ed attitudini proprio per il bene collettivo. La mia più grande passione è sempre stata lo studio del diritto, infatti ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza a Catania, facendo un percorso che mi ha entusiasmata dal primo all'ultimo giorno. Mi occupo, in particolare, di diritto del lavoro nella prospettiva della difesa della parte contrattualmente più debole e di relazioni sindacali. Un'altra branca del diritto che curo con grande interesse è il diritto di famiglia con una particolare attenzione alla tutela dei minori.