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I Supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 14591 del 2019 hanno fatto luce sull'argomento, molto discusso e delicato per le conseguenze che ne possono derivare, dell'addebito della separazione a carico del consorte che non abbia rispettato i doveri coniugali.
Ancora una volta con la detta ordinanza i Giudici Supremi, confermando quanto già statuito dai giudici di "seconde cure", sottolineano come sia necessario contestualizzare la separazione.
Gli Ermellini, cioè, pongono l'accento nel caso "de quo" sulla rilevante datata conflittualità esistente all'interno della coppia che compromettendo la serenità familiare ha poi portato inevitabilmente alla crisi irreversibile della stessa.
In questa prospettiva i Giudici d'Appello, prima, ed i Giudici di Piazza Cavour ,poi, hanno ritenuto del tutto irrilevante il successivo "modus operandi" della donna che, solo a cagione della crisi già esistente col marito e dell'alta conflittualità nel rapporto con lo stesso, si è determinata ad abbandonare il tetto coniugale e ad iniziare una nuova relazione.
In quest' ottica gli Ermellini hanno escluso l'ipotesi dell'addebito a carico della donna, nonostante l'evidenza della nuova relazione, non avendo riscontrato un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
In particolare per quello che riguarda l'addebito della separazione nei casi di tradimento fondamentale rilievo viene dai Supremi Giudici dato al fattore temporale: l'addebito della separazione è possibile solo se l'infedeltà è stata la causa della crisi coniugale e non il suo effetto.
Già i Giudici della Corte d'Appello, rivoluzionando quanto sostenuto dai Giudici di "prime cure", osservavano nel caso in esame l'antecedenza della crisi matrimoniale rispetto all'allontanamento della donna e alla relazione extraconiugale da lei intrattenuta con un altro uomo, precisando, tra l'altro, come l'abbandono del tetto coniugale dovesse essere imputato al conflitto già esistente nella coppia.
Anche i Giudici di Piazza Cavour seguono tali argomentazioni e per tanto respingono il ricorso dell'uomo volto all'addebito della separazione alla moglie.
Per i giudici del Palazzaccio la vera causa della separazione è da ricercare nel prolungato grave conflitto che ha reso impossibile la prosecuzione del matrimonio.
Si allega ordinanza.
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Mi chiamo Alessandra Garozzo. Sono un avvocato civilista. Mi ritengo una persona dinamica, diretta e combattiva, amo la lettura dei libri di ogni genere ed ascoltare musica d'autore. Un'altra mia passione sono gli animali ed in particolar modo i cani, infatti ne ho due che accudisco con grande amore.
Da qualche anno mi occupo anche di politica con forte senso di appartenenza al "gruppo" e responsabilità, con la profonda convinzione che noi stessi siamo gli artefici del nostro futuro amministrativo e politico e per questo abbiamo il diritto-dovere di mettere al servizio della nostra comunità le nostre capacità ed attitudini proprio per il bene collettivo. La mia più grande passione è sempre stata lo studio del diritto, infatti ho frequentato la facoltà di Giurisprudenza a Catania, facendo un percorso che mi ha entusiasmata dal primo all'ultimo giorno. Mi occupo, in particolare, di diritto del lavoro nella prospettiva della difesa della parte contrattualmente più debole e di relazioni sindacali. Un'altra branca del diritto che curo con grande interesse è il diritto di famiglia con una particolare attenzione alla tutela dei minori.