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Con la sentenza n. 1253 dello scorso 21 luglio, il Tar Puglia, ha condannato un Comune alla restituzione delle somme corrisposte da una società a titolo di contributo per il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto la costruzione di alcuni parcheggi pertinenziali ad un fabbricato per civile abitazione.
Il Collegio ha difatti ricordato che "trattandosi, infatti, di opere pertinenziali, i parcheggi non determinano un aggravamento del carico urbanistico, in guisa che non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standard urbanistici e, pertanto, devono essere esonerati dal pagamento dei contributi urbanistici".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, una società di costruzione corrispondeva, per ottenere il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato per civile abitazione, negozi e box, la somma di complessivi € 77.724,81 per oneri di urbanizzazione primaria, di complessivi € 169.340,93 per oneri di urbanizzazione secondaria e di complessivi € 46.136,66 per costo di costruzione.
Per l'edificazione di tale complesso immobiliare era prevista la realizzazione di parcheggi obbligatori nella misura minima di mq. 1.317,32, corrispondente ad un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione ex art. 2, comma 2 legge n. 122/1989.
Successivamente, in occasione della presentazione di un progetto di variante per alcune opere in difformità, il Comune provvedeva alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione.
La società costruttrice, al solo fine di ottenere il rilascio della variante, pagava anche i non condivisi importi aggiuntivi richiesti dal Comune, inviando contestualmente all'ente pubblico una richiesta per ottenere la restituzione dei contributi versati per la parte relativa alle superfici del parcheggio obbligatoriamente previste per legge, sostenendo come le stesse (quantificate in € 46.244,26) dovevano ritenersi esonerate dal calcolo per il pagamento del contributo di costruzione, e, quindi, indebitamente trattenute dal medesimo Comune.
A fronte del silenzio del Comune, la società costruttrice ricorreva al Tar, lamentando la violazione degli artt. 2 e 11 della legge n. 122/1989 in combinato disposto con gli artt. 9 della legge n. 10/1977 e 17 del T.U. n. 380/2001.
Il Tar condivide le doglianze della ricorrente.
Il Collegio ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 122/1989, i parcheggi pertinenziali sono equiparati alle opere di urbanizzazione per quel che riguarda la gratuità del titolo edilizio, mentre l'abrogato art. 9 della medesima legge introduceva il regime di gratuità per i parcheggi pertinenziali alle singole unità immobiliari, stabilendo che l'esecuzione delle relative opere era soggetta ad autorizzazione gratuita.
Oggi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 1 della legge n. 122/1989 e dell'art. 17, comma 3, lett. c) del d.p.r. n. 380/2001, la realizzazione dei parcheggi obbligatori, nella misura richiesta dalla legge, è esonerata dall'onere di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.
Trattandosi, infatti, di opere pertinenziali, i parcheggi non determinano un aggravamento del carico urbanistico, in guisa che non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standard urbanistici e, pertanto, devono essere esonerati dal pagamento dei contributi urbanistici
Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per gli edifici di nuova costruzione, in quanto, anche in tali ipotesi, gli spazi destinati a parcheggio costituiscono aree gravate da vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, sulla base del titolo edificatorio, con la conseguenza che tali spazi vanno conteggiati nella dotazione degli standard ed esclusi dal calcolo degli oneri costruttivi, fermo restando la trascrizione del vincolo nelle forme di legge.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come dalla documentazione prodotta in giudizio, non contestata dal Comune, si evincano quali siano stati i pagamenti complessivamente effettuati a titolo di contributo di costruzione e che l'importo versato per le superfici destinate ai parcheggi obbligatori ai sensi della citata legge n. 122/1989 è stato pari ad € 46.244,26.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e ordina al Comune di rimborsare al ricorrente la somma di € 46.244,26, oltre interessi e rivalutazione.
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