La Corte ricorda anzitutto che l’IVA è dovuta, da un lato, allorché la somma versata dal cliente alla
compagnia aerea è direttamente connessa ad un servizio (nel caso di specie, il trasporto aereo) e,
dall’altro, quando la prestazione del servizio ha luogo. Tuttavia, la Corte precisa che la
controprestazione del prezzo del biglietto non dipende dalla presenza fisica del passeggero
all’imbarco, ma è costituita dal diritto che ne deriva per il passeggero di usufruire
dell’esecuzione del servizio di trasporto, indipendentemente dal fatto che il passeggero si
avvalga di tale diritto. In altri termini, affinché l’IVA sia dovuta, è sufficiente che la compagnia
aerea ponga il passeggero in condizione di usufruire del servizio di trasporto. Al riguardo la Corte
precisa che l’IVA diviene esigibile all’atto dell’incasso del prezzo del biglietto.
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