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Alloggi popolari, regolarizzazione incompatibile con occupazione abusiva (Cons. Stato Sez. V, 23/12/2015, n. 5816)

Con decisione depositata il 23 dicembre, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito il principio che l’accertamento dell’occupazione abusiva dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è ragione sufficiente per respingere la domanda di regolarizzazione. Infatti, "Costituisce orientamento consolidato, fondato sul rilievo pubblicistico dell´interesse sociale sotteso all´assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che l´occupazione di fatto degli alloggi non è idonea ad instaurare alcun valido ed efficace rapporto tra ente proprietario e l´occupante senza titolo. Tant´è che l´occupazione di fatto, ossia senza titolo, lungi dal consolidarsi con il decorso del tempo, integra una situazione illegittima non in grado di legittimare l´occupante abusivo alla presentazione della domanda di regolarizzazione (cfr., Cons. St., ad plen., 8 ottobre 1996 n. 22; Cons. St., sez. IV, 13 maggio 1980 n. 532). Sicché l´accertamento dell´occupazione abusiva dell´alloggio costituisce ex se ragione sufficiente per respingere la domanda di regolarizzazione che, costituendo atto dovuto, in quanto primo atto del procedimento preordinato a recuperare l´immobile abusivamente occupato da destinarsi agli aventi diritto, non è subordinato alla previa comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 dei motivi ostativi all´accoglimento della domanda".


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9389 del 2006, proposto da:

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli, in nome del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Fiorillo e Marcello D´Aponte, con domicilio eletto presso lo studio dell´avv. Luigi Fiorillo in Roma, viale Mazzini n.134;

contro

C.F., rappresentata e difesa dall´avv. Antonio D´Angelo, con domicilio eletto presso lo studio dell´avv. Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia n.50;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 07425/2006, resa tra le parti, concernente diniego regolarizzazione locativa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo, per le parti è comparso G. Pafundi su delega di M.D´Aponte;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 26 aprile 2006 F.C. ha impugnato il diniego opposto dall´Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli (d´ora in poi IACP) sull´istanza di regolarizzazione d´occupazione abusiva dell´alloggio ubicato a Napoli, via Cantone n. 56, scala E, int. 26.

Premetteva nell´atto introduttivo di occupare l´alloggio fin dall´aprile 1987 come convivente nel nucleo familiare della sorella, trasferitasi nel maggio 2005 in un immobile di sua proprietà e di essere subentrata nella domanda di regolarizzazione presentata dalla sorella Giuseppina nel 2000.

Lamentava che, senza assicurare il contraddittorio, lo IACP respingeva l´istanza di regolarizzazione sul rilievo dell´assenza dei requisiti prescritti dall´art. 2, comma 1, lett. c) L.R. n. 18 del 1997 in quanto due componenti del nucleo familiare risultavano proprietari di abitazione composta da quattro vani acquistata in data 15.12.2004.

Conseguentemente denunciava nei motivi d´impugnazione la violazione delle norme volte a garantire il contraddittorio nel procedimento amministrativo nonché la falsa applicazione della disciplina regionale in tema di assegnazione delle case.

Il Tar Campania, Napoli, sez. V, in assenza di costituzione dello IACP, accoglieva il gravame ritenendo violato l´art. 10 bis L. n. 241 del 1990 per l´omessa comunicazione, prima dell´adozione dell´atto impugnato, delle ragioni ostative all´accoglimento della domanda di regolarizzazione.

Appella la sentenza lo IACP. Resiste F.C..

Alla pubblica udienza del 5.11.2015 la causa è trattenuta in decisione.

Con unico complesso motivo d´appello, l´istituto appellante denuncia la violazione delle norme sull´assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica e il difetto di motivazione della sentenza che non avrebbe considerato la reale situazione che fa da cornice alla vicenda dedotta in giudizio: la ricorrente, appellata, è subentrata nella domanda di regolarizzazione presentata da chi occupava abusivamente l´alloggio e, per di più, non era in possesso dei requisiti prescritti dalla legge ( art. 2 l.r. comma 1, lett. c) n. 18/97) essendo proprietaria di altro alloggio composto da quattro vani.

L´appello è fondato.

Costituisce orientamento consolidato, fondato sul rilievo pubblicistico dell´interesse sociale sotteso all´assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che l´occupazione di fatto degli alloggi non è idonea ad instaurare alcun valido ed efficace rapporto tra ente proprietario e l´occupante senza titolo.

Tant´è che l´occupazione di fatto, ossia senza titolo, lungi dal consolidarsi con il decorso del tempo, integra una situazione illegittima non in grado di legittimare l´occupante abusivo alla presentazione della domanda di regolarizzazione (cfr., Cons. St., ad plen., 8 ottobre 1996 n. 22; Cons. St., sez. IV, 13 maggio 1980 n. 532).

Sicché l´accertamento dell´occupazione abusiva dell´alloggio costituisce ex se ragione sufficiente per respingere la domanda di regolarizzazione che, costituendo atto dovuto, in quanto primo atto del procedimento preordinato a recuperare l´immobile abusivamente occupato da destinarsi agli aventi diritto, non è subordinato alla previa comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990 dei motivi ostativi all´accoglimento della domanda.

Và da sé che la fondatezza dell´istanza di regolarizzazione presentata dalla ricorrente il 14.05.2012 esorbita dal thema decidendi circoscritto al diniego opposto dallo IACP sull´istanza del 10.10.2000.

Conclusivamente l´appello deve essere accolto.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nella natura degli interessi sottesi alla controversia dedotta in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l´effetto, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

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