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Coronavirus, avvocati e contributi: precisazioni in merito alle misure adottate dalla Cassa forense

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Quali adempimenti sono realmente sospesi dalla Cassa forense?

In questi giorni, porre rimedio alla grave situazione sanitaria in atto è la priorità. Per questo motivo si susseguono provvedimenti e misure dirette a far fronte all'emergenza che ci sta affliggendo. Tutto, ad eccezione di poche attività lavorative, va fermato o comunque rallentato per evitare occasioni di contatto sociale, che, come ormai è ben noto, costituiscono la principale causa della diffusione del virus.

Il Governo attuale ha dovuto adottare provvedimenti che mai, sin dalla nascita della nostra Repubblica, ci saremmo sognati di vedere attuati. Ma la situazione è grave e al momento l'unica possibile soluzione per fronteggiarla è uno stop.

In un contesto di tale portata, tanti sono gli interrogativi che si pongono i lavoratori e i professionisti che avranno una battuta d'arresto nelle loro attività lavorative e professionali. È legittimo, appunto, interrogarsi sulla sorte degli adempimenti fiscali.

Vanno onorati, sebbene alcune attività, come quella forense, saranno in perdita dal punto di vista economico? 

 La risposta della Cassa forense è stata tempestiva: sospensione dei termini del versamento dei contributi sino al 30 settembre 2020.

Ma quale portata ha realmente detta sospensione?

Il comunicato della Cassa forense, reperibile su http://www.cassaforense.it/in-primo-piano/comunicato-emergenza-covid-19/, precisa che la sospensione in questione concerne:

  • il versamento di tutti i contributi da effettuarsi nel periodo compreso tra l'11 marzo 2020 e il 30 settembre 2020;
  • il versamento dei contributi da effettuarsi in autoliquidazione con prima rata scadente il 31 luglio 2020;
  • «i ruoli esattoriali affidati all'Agenzia delle entrate;
  • le rateazioni dirette già concesse dalla Cassa;
  • la regolarizzazione spontanea;
  • l'accertamento per adesione;
  • la retrodatazione;
  • il riscatto;
  • la ricongiunzione;
  • l'iscrizione per gli ultraquarantenni;
  • l'integrazione volontaria della contribuzione minima soggettiva;
  • il recupero di anni inefficaci per intervenuta prescrizione».

L'iscritto, tuttavia, potrà decidere se pagare entro le date di scadenza originariamente fissate per ciascun versamento o usufruire della sospensione e del differimento. In tale ultima ipotesi, non verranno applicati né interessi, né sanzioni.

Gli organi statutari dell'Ente previdenziale in ogni caso potranno decidere, nel rispetto delle norme regolamentari, «nuove misure di carattere straordinario a tutela di tutti gli iscritti e dell'Ente».

Si ricorda, infine, che la Cassa

i) ha attivato due misure assistenziali:

  • «la possibilità di richiedere una card della società Vis-Valore in Sanità s.r.l., gratuita per l'iscritto, che consente nel beneficiare di un trattamento di sconto in caso di utilizzo delle strutture sanitarie convenzionate con la Società;
  • l'attivazione per l'iscritto della possibilità diretta di una consulenza telefonica o di video consulto con la Società AON, in caso di sintomi riconducibili all'epidemia in corso»;

ii) continuerà a erogare le prestazioni assistenziali e previdenziali in corso.

 

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