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Copie esecutive in formato documento informatico: no a diritti di copia fino alla fine del periodo emergenziale

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Inquadramento normativo: Art. 475 c.p.c., Art. 23, comma 9 bis, D.L. n. 137/2020, convertito in legge n, 176/2020; circolare ministeriale del 4 febbraio 2021

Le copie esecutive rilasciate in forma di documento informatico: L'emergenza epidemiologica da Covid 19, che ormai da un anno ha sconvolto e continua a sconvolgere le vite di tutti noi, ha spinto lo Stato ad adottare sempre più misure dirette a ridurre occasioni di diffusione del virus. Misure, queste, volte a sostenere i lavoratori, le imprese, la giustizia e la sicurezza. Nell'ambito delle misure a sostegno della giustizia rientra quella concernente il rilascio da parte del cancelliere, in forma di documento informatico, della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La richiesta di copie esecutive in forma di documento informatico: Affinché il cancelliere rilasci le copie esecutive di un provvedimento giudiziario in forma di documento informatico, occorre che sia presentata un'istanza in via telematica da parte del difensore. Tale richiesta verrà evasa dalla cancelleria che rilascerà un documento informatico, anche in formato immagine, contenente il provvedimento del giudice. 

 Tale documento in calce:

  • recherà l'intestazione e la formula esecutiva con l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta;
  • sarà sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale sostituisce l'apposizione del sigillo del cancelliere (art. 475 c.p.c.).

Copia esecutiva in formato documento informatico e diritti di copia: La modalità di rilascio della copia esecutiva in formato documento informatico ha fatto sollevare dubbi in merito al pagamento o meno dei diritti di copia. In buona sostanza, gli uffici giudiziari si sono chiesti se il rilascio di tale tipo di copia esecutiva sia esente o meno dal versamento dei diritti di copie autentiche previsti dalla tabella n. 7 di cui all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002. In punto è intervenuta la circolare del Dipartimento degli affari di giustizia – direzione generale – del Ministero della Giustizia. Questa circolare fa rilevare che:

  • da un lato, non esiste una norma che impone il versamento dei diritti di copia per le copie esecutive estratte telematicamente dal difensore o da altro soggetto abilitato;
  • dall'altro, la mancanza di una norma specifica in punto, rende complesso far pensare a un'esenzione tout court dato che l'attività di estrazione della copia esecutiva comprende anche quella di formazione della copia stessa che precede la prima e che è di competenza necessariamente del cancelliere.

In punto, pertanto, secondo il Dipartimento su citato, bisogna intervenire legislativamente al fine di evitare che da un'esenzione in tal senso possano derivare, per l'erario dello Stato, perdite significative di introiti.

In attesa di una norma ad hoc che vada a disciplinare la questione in esame, la circolare in oggetto evidenzia che:

  • visto che l'art. 23, comma 9 bis, D.L. n. 137/2020, convertito in legge n, 176/2020, ha previsto la possibilità del rilascio di copie esecutive in formato telematico;
  • visto che detta norma avrà un'applicazione limitata al solo periodo emergenziale;
  • gli uffici giudiziari, solo in quest'arco temporale, non dovranno chiedere il pagamento dei diritti di copia per il rilascio delle copie esecutive in formato documento informatico.

Resta fermo, invece, l'obbligo di effettuare il pagamento dei diritti di copia, in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma PagoPA, per la richiesta di copie esecutive in formato analogico. 

 

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