scritto da Avv. Daniela Bianco
La legge 20 maggio 2016 n.76 nota come "legge Cirinnà" appare innovativa sotto il profilo della tutela delle coppie conviventi.
Chi sono i conviventi di fatto e quali tutele riconosce oggi la legge?
L´art. 36 della suddetta legge definisce i conviventi di fattodue persone maggiorenni "unite stabilmente da legami affettivi di coppia" e "reciproca assistenza morale e materiale", non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non rileva se i due conviventi appartengano o meno allo stesso sesso.
Dunque oggi viene riconosciuta rilevanza giuridica alle relazioni non basate sul vincolo matrimoniale anche in assenza di prole. In relazione alla regolamentazione dei diritti dei figli naturali si ricorda la tutela già prevista dalla legge 2012 n.219 che ha equiparato a tutti gli effetti i figli "naturali" ai figli legittimi.
La suddetta legge si applica alle convivenze "stabili", anche a quelle già in corso al momento dell´entrata in vigore della nuova legge. Chi convive stabilmente fuori dal matrimonio acquisisce i diritti previsti dalla nuova legge ex artt. 38 e segg. (quale diritti connessi alla vita sociale, diritto in caso di malattia o ricovero del convivente, di abitazione- seppur nei limiti previsti dalla legge- diritto ad una prestazione alimentare a carico dell´altro in caso di cessazione della convivenza).
A differenza del matrimonio, salvo quanto sopra detto, il convivente non assume l´obbligo di fedeltà, né alcun obbligo giuridico verso il partner, fatta eccezione per quanto oggetto di espressa regolamentazione in un contratto di convivenza.
La stabilità della convivenza è data dalla coabitazione e dall´avere dimora abituale nello stesso comune. Pertanto la nuova legge non trova applicazione per chi pur avendo un legame affettivo da tempo, addirittura avendo un figlio in comune, non decide di abitare stabilmente insieme, dunque è necessario avere residenza anagrafica nello stesso Comune.
La legge però non specifica la durata necessaria affinché la convivenza sia stabile. Pertanto ferma restando la validità dei principi finora elaborati dalla giurisprudenza (cfr. sul punto Cassazione SS.UU. n. 16379/2014 che si riferisce ad un periodo di tre anni in relazione al concetto di stabilità della convivenza) sempre sulla base delle norme di cui alla suddetta legge (art. 42), tale requisito potrebbe essere soddisfatto anche dalla durata biennale della convivenza.
La suddetta legge ricorda inoltre all´art. 37 che per l´accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alle dichiarazioni effettuate presso l´anagrafe quanto alla residenza ed allo stato di famiglia. In ogni caso è opportuno chiarire che nel caso in cui la convivenza non dovesse risultare anagraficamente (criterio di prova legale) potrà essere provata, da chi ha interesse, con ogni mezzo idoneo.
Dunque l´iscrizione anagrafica non costituisce una "pubblicità costitutiva" della convivenza, non costituisce un obbligo, ma rileva solo a fini probatori della stessa. La registrazione anagrafica però è sempre necessaria se si vuole iscrivere il contratto di convivenza, una volta redatto, all´anagrafe del comune di residenza dei due conviventi.
L´art. 50 della legge su richiamata prevede infatti che "i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza".
Si tratta di un contratto che deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità e può essere stipulato anche con l´assistenza di un avvocato che ne attesti la conformità alle norme imperative ed all´ordine pubblico.
Il contratto deve tenere conto delle specifiche esigenze dei conviventi e pertanto un ruolo fondamentale viene affidato in tal senso all´avvocato che deve assistere le parti nella redazione dello stesso: possono con esso essere regolati gli aspetti patrimoniali relativi alla durata della convivenza ma anche quelli relativi alla cessazione della stessa. A titolo esemplificativo possono essere regolati la modalità di contribuzione alle spese comuni, il regime degli acquisti durante la convivenza, l´uso della casa in affitto o di proprietà di uno dei coniugi ove la coppia risiede, nonché la regolamentazione dei rapporti nel caso di rottura della convivenza, al fine di evitare future liti tra la coppia.
Il contratto di convivenza vincola le parti e pertanto nel caso in cui uno dei coniugi non rispetti quanto contrattualmente previsto, ciò legittimerà la parte che si è resa inadempiente a rivolgersi al giudice per ottenere tutela legale. La durata del contratto coincide con la durata della convivenza ed è possibile anche prevedere una modifica dello stesso ed il recesso dal contratto alle condizioni eventualmente in esso previste. La risoluzione del contratto è prevista ex legge a seguito di matrimonio o unione civile di uno dei conviventi o nel caso di morte di uno dei due. Sarà onere dell´avvocato provvedere a trasmettere copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi, provvedere ad annotarne a margine del contratto le eventuali modifiche intervenute e notificarlo all´anagrafe del comune di residenza.
Il contratto di convivenza è facoltativo, ma redigerlo dunque è importante come sopra detto, per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i conviventi e per tutelarsi legalmente.
Infine sulla base dell´interpretazione letterale della nuova legge essa non trova applicazione a chi è legalmente separato ma ha deciso di intraprendere una nuova convivenza con un nuovo partner, considerato che solo con il divorzio cessa l´efficacia del vincolo matrimoniale.
Di seguito un elenco dettagliato dei diritti spettanti ai conviventi:
-Obbligo di contribuire ai bisogni familiari
-Obbligo di assistenza reciproca
-Possibilità di optare per il regime di comunione o separazione dei beni
-Diritto agli alimenti (ma non al mantenimento)
-Diritto di visita in caso di malattia
-Diritto al risarcimento del danno
-Diritto a succedere nel contratto di affitto della casa familiare
-Diritto a vivere nella casa del familiare defunto
-Detrazioni per figli a carico
-Bonus mobili per le giovani coppie
-Diritto di partecipazione agli utili dell´impresa familiare
NON sussistono invece:
-Obbligo di fedeltà
-Diritto all´eredità
-Detrazioni per il partner a carico
-Deduzione del reddito dell´assegno di mantenimento dell´ex
-Detrazione per spese mediche per il partner a carico
-Bonus ristrutturazioni
-Diritto a ricevere t.f.r.ed indennità sostitutiva di preavviso in caso di morte del partner
-Non possono percepirsi assegni per il nucleo familiare né pensione di reversibilità
-Non si può fruire dei permessi di tre gg al mese per assistenza al partner disabile né di congedo biennale
-Non si può fruire dei permessi per lutto e gravi motivi familiari
-Non può essere effettuata l´adozione
-Non si ha diritto ad assegno di mantenimento
Per leggere il testo integrale della nuova legge clicca qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
Avv. Daniela Bianco
L´ Avv. Daniela Bianco, autore di questo articolo si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Palermo nell´anno 2003 e ha conseguito l´abilitazione alla professione forense nell´anno 2007. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria dal 17.11.2007.