Chi non versa nei termini stabiliti il contributo annuale al Consiglio dell´Ordine è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione dall´esercizio della professione.
A stabilirlo, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, pubblicata il 7 ottobre 2016. Attualissima, in un momento in cui anche questo elementare adempimento è reso difficile dall´incedere di una crisi che ha costretto non pochi professionisti a tagliare fortemente sulle spese.
I fatti
Con provvedimento adottato nel 2014, il Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Roma sospendeva il legale (OMISSIS) dall´esercizio della professione per non aver provveduto al pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell´Ordine capitolino.
Ciò in applicazione dell´art. 29, c. 6°, della L. 247/2012, che prevede che "coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell´addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell´Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al
pagamento".
Il legale sospeso presentava ricorso, chiedendo l´annullamento della sospensione per quattro motivi:
Con il primo lamentava la nullità del provvedimento per omessa indicazione della possibilità o meno di impugnarlo e del relativo termine.
Con il secondo, lamentava l´omessa possibilità di essere ascoltato.
Con il terzo lamentava che il C.O.A. non avesse considerato il suo stato di bisogno.
Con il quarto, infine, la misura applicata, che di fatto andava a troncargli la prosecuzione della propria attività.
Il legale sollevava anche questione di legittimità costituzionale della norma prima richiamata, in quanto imponeva una sanzione disciplinare senza rispettare il criterio della proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento, e in quanto violava il principio di terzietà del giudice.
La decisione
Il Consiglio ha respinto il ricorso giudicandolo infondato.
Richiamando l´art. 17 della legge n. 576/80 (sospensione dalla professione per mancato di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5) e l´art. 2 c.3, della legge n. 536/49 (sospensione dall´albo per mancato pagamento dei contributi annuali), ha escluso la natura disciplinare delle dette sospensioni e quindi la sussistenza della eccepita costituzionalità relativa alla proporzionalità della pena.
Secondariamente, ha giudicato infondata la questione riguardante il preteso difetto di terzietà del giudice, in quanto le norme "offrono sufficienti garanzie con riguardo alla indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi".
Ciò premesso, il Consiglio è passato ad esaminare nel merito il ricorso, puntualizzando:
- che la mancata indicazione, nella decisione disciplinare, delle modalità e della tempistica per la presentazione dell´impugnazione non ne determina la nullità ma al più, in caso di eventuale ritardo dell´impugnazione, la concessione dell´errore scusabile;
- che era infondato il secondo motivo, in quanto il C.O.A. di Roma aveva provveduto alla convocazione;
- che, per quanto più conta, infondati erano pure i restanti motivi.
Infondati sono altresì, secondo quanto si esporrà, gli ulteriori motivi di ricorso.
L´applicazione della misura della sospensione a tempo indeterminato per il caso del mancato adempimento dell´obbligo di contribuzione dell´iscritto all´albo in discende - ha ricordato il Consiglio - dalla situazione di morosità nella quale
l´avvocato si trovi a versare, e ciò a prescindere se la condotta in questione sia o meno volontaria.
Indifferente anche se l´avvocato iscritto eserciti o meno la professione. Il contributo dovuto dagli iscritti al C.O.A. è infatti dovuto a prescindere, per il solo fatto della pura iscrizione all´albo.
E se il legale è in stato di bisogno, se l´incalzare della crisi non gli consente materialmente di provvedere al versamento ? Irrilevante, a detta del Consiglio: il dato dell´effettivo svolgimento della professione rimane indifferente e la sanzione è automatica.
Da qui il rigetto del ricorso e la conferma della sospensione.
Sentenza allegata