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Contratto lavoro a termine ingiustificato: inevitabile trasformazione a tempo indeterminato

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 10742 del 2016, depositata il 24 maggio, con la quale la Corte, pronunciandosi sul caso di un dipendente di Poste Italiane s.p.a. la cui assunzione a parere del datore di lavoro sembrava essere legata a sostituzione di personale assente per ragioni di carattere sostitutivo, ha ritenuto il termine apposto nel contratto illegittimo e di conseguenza il contratto nullo parzialmente.
I Supremi Giudici hanno quindi aderito alla pronuncia resa dai Giudici d´appello ed hanno sottolineato come sia onere della parte che appone il termine, ossia del datore di lavoro, dare prova delle ragioni giustificatrici della medesima apposizione, non potendo sussistere alcuna possibilità di inversione di onere della prova, costituendo, appunto, l´apposizione del detto termine una ben precisa deroga che può motivare solo colui che la pone in essere.
Infatti, secondo il ragionamento della Sezione. l´attribuzione dell´onere probatorio al datore di lavoro trova conferma nel dato relativo alla "vicinanza" al datore di lavoro delle situazioni che consentono la deroga, anch´essa elemento normalmente significativo del conseguente carico probatorio in giudizio.
Nell´ipotesi in cui, come nel caso de quo, non vi siano ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo alla base del rapporto di lavoro a termine, lo stesso relativamente a questa parte deve ritenersi nullo, dando ciò luogo all´instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, hanno precisato i Supremi Giudici, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell´interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Costituzionale con Sentenze n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all´illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l´invalidità parziale relativa alla sola clausola e l´instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sulla base di quanto argomentato, i Supremi Giudici hanno respinto il ricorso del datore di lavoro.
Sentenza allegata
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