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Contratti pubblici, esclusione se si dimostra inaffidabilità operatore

Ai sensi dell´art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l´operatore economico può essere escluso dalla gara per "gravi illeciti professionali" solo se l´Amministrazione ha dimostrato con mezzi adeguati che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Lo ha affermato il Tar Calabria - Catanzaro, Sezione I, con sentenza 19 dicembre 2016, n. 2522.
I principi della decisione
La lett. c) del comma 5 dell´art. 80 del Codice dei contratti prevede che tra i "gravi illeciti professionali" di cui si deve essere reso colpevole l´operatore, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, rientrano: le significative carenze nell´esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all´esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull´esclusione, la selezione o l´aggiudicazione ovvero l´omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
L´art. 38, comma 1, lett. f., d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevedeva che erano esclusi dalla gara i concorrenti che, "secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell´esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell´esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante".
La modificazione nel testo normativo rispetto alla precedente formulazione implica che l´accertamento in ordine all´esistenza della violazione deve essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella medesima disposizione ovvero, anche, secondo altre e differenti modalità analiticamente descritte da parte della stazione appaltante (Fonte: Giustizia Amministrativa).
Sentenza allegata

 

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