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Contratti a termine in Scuola, sentenza "pilota" della Cassazione su anzianità di servizio

Una importantissima pronuncia, della quale si è avuta notizia ieri, quella adottata dalla sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione, che ha respinto in toto il ricorso presentato dal Ministero dell´Istruzione contro la sentenza della Corte d´Appello di Torino che, pronunciando definitivamente nell´ambito di una causa introdotta da alcuni docenti i quali, assunti con contratti a termine, avevano richiesto ed ottenuto dalla Corte territoriale l´accoglimento della domanda con la conseguente ricostruzione di carriera e la concessione, in modo specifico, della indennità di servizio, lo ha respinto confermando la decisione impugnata.
Secondo la Suprema Corte, «la clausola 4 dell´Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione».
Si tratta, come si vede, di una decisione pilota che consente a tutti quei precari della scuola che in primo o in secondo grado, e cioè di fronte al tribunale o alla Corte d´Appello, abbiano visto rigettate le proprie domande, e per i quali siano ancora aperti i termini per l´impugnazione, di poter proporre l´appello o il ricorso in Cassazione, con buone possibilità, tenuto conto della pronuncia in esame di poter riuscire nell´intento ed ottenere i benefici in questione.
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Avv. Giovanni Di Martino

 

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